Furto d’auto: l’assicurato deve provare il danno di cui chiede il ristoro

Redazione Scientifica
11 Novembre 2022

La Cassazione ribadisce che, nel contratto di assicurazione contro i danni, l'assicurato ha l'onere di provare il verificarsi di un evento coperto dalla garanzia assicurativa, quale il furto d'auto, e il danno da ciò derivato di cui chiede il ristoro.

A seguito di una denuncia di furto d'auto, la Cassazione ha rigettato il ricorso di una società operativa che aveva richiesto il ristoro da parte della propria compagnia, allegando come elementi di prova la denuncia di furto, la carta di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo rubato.

Tuttavia, né in primo, né in secondo grado erano stati ritenuti sufficienti a supportare la domanda assicurativa.

Con l'atto di ricorso, la società operativa ribadiva la valenza probatoria della denuncia di furto e di tutti gli elementi a fondamento della domanda, ma la Cassazione ha confermato quanto stabilito dal giudice d'appello, sulla base dei seguenti principi: «nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è proprio sull'assicurato che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro». In tale ottica la mera denuncia di furto non è sufficiente a «far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati» e sull'assicurato permane l'onere di un'ulteriore prova del danno sofferto.

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