La ricorribilità in cassazione dei provvedimenti provvisori ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale
21 Novembre 2022
Massima
«Occorre rimettere gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità di sottoporre alle Sezioni Unite la questione afferente alla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti provvisori ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. La questione della natura di siffatti provvedimenti, limitativi di diritti fondamentali che possono ledere - senza possibilità di recupero - i diritti dei minori (specie di quelli che non riuscirebbero - per il tempo necessario per farli valere - a trovare una tutela temporalmente apprezzabile) presenta i caratteri di "questione di massima di particolare importanza" a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2». Il caso
Il Tribunale, nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da Tizio nei riguardi di Caia disponeva la sospensione di quest'ultima dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Sempronia e il suo affido provvisorio ai servizi sociali, la condanna ex art. 709-ter c.c. della madre al risarcimento del danno alla luce delle sue condotte contrarie al principio della bigenitorialità, disponendo la sospensione degli incontri fra padre e figlia e onerando la curatrice Mevia di depositare una relazione a firma della psicologa di riferimento della minore, onerando i servizi sociali di relazionare sull'esito ulteriore dei percorsi di sostegno della genitorialità e disponendo la trasmissione urgente del procedimento al giudice tutelare per la nomina di un tutore in favore della minore. Avverso tale provvedimento Caia proponeva ricorso in Cassazione. La questione
La Prima Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. dei provvedimenti definiti provvisori ma ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. Le soluzioni giuridiche
Come è noto, condizione imprescindibile l'esercizio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza, è la contestuale presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della "decisorietà" e della "definitività": decisorietà, nel senso che incidano su diritti o status; definitività, in quanto viga il giudicato, quale situazione ex art. 2909 c.c., in cui l'accertamento giudiziale e l'attribuzione dei beni della vita non possono più essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione (Cass. civ., sez. un., 02/02/2016, n. 1914). Igiudici di legittimità, alla luce delle modifiche apportate all'art. 38 disp. att. c.c. dalla l. n. 219/2012, hanno da qualche anno superato il proprio precedente l'orientamento secondo il quale i provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c., – che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, poiché vengono assunti nell'interesse del solo minore, a prescindere dalle richieste dei genitori – non sono idonei ad acquisire valenza di giudicato rebus sic stantibus, con la conseguenza che il ricorso straordinario per Cassazione ex articolo 111 Cost., avverso il decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte d'appello, dovrebbe essere dichiarato inammissibile (Cass. civ., sez. I, 22/09/2016, n. 18562; Cass. civ., sez. VI, 02/12/2015, n. 24477). Le S.U. hanno all'uopo evidenziato che il decreto con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto è idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus: pertanto, dopo che la Corte d'appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo, il decreto è senz'altro impugnabile con il ricorso per Cassazione (Cass. civ., sez. un., 13/12/2018, n. 32359). Si è, in particolare, evidenziato che la circostanza che tali provvedimenti possano, in teoria, esser modificati o revocati con effetti ex tunc - che costituiva il fondamento del precedente indirizzo preclusivo - non esclude che il soggetto che li subisca non sia al riparo dagli effetti nefasti che possano medio tempore prodursi nell'ambito delle relazioni familiari. Per questo motivo, tenuto conto del potenziale grado d'incisività di tali effetti sui diritti dei soggetti implicati e principalmente sulla vita del minore, la tesi tradizionale che, ritenendoli non decisori e definitivi, esentava siffatti provvedimenti dall'immediato controllo garantistico della Corte di cassazione comportava un vulnus non accettabile al diritto di difesa. La prassi dei Tribunali vede, tuttavia, sempre più spesso l'adozione di misure provvisorie nel corso dei giudizi de potestate dettate dalla finalità di evitare al minore di vivere una situazione di grave conflitto tra i genitori e di concedere alle parti il tempo necessario a ristabilire un loro equilibrio gravemente compromesso, attraverso percorsi terapeutici e comportamenti indicati nel provvedimento provvisorio, che sono più facili da monitorare mediante misure interlocutorie, rispetto alla pronuncia di un provvedimento definitivo che potrebbe segnare una sorta di resa di fronte ad una situazione patologica e disincentivare i genitori nel seguire il percorso di recupero. Ci si è, di conseguenza, interrogati sulla ricorribilità in cassazione dei provvedimenti provvisori con contenuto ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale. Interrogativo al quale la S.C. non ha sinora dato una risposta univoca. In effetti, nella maggior parte delle pronunce è stata negata l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione dei provvedimenti "provvisori" de potestate, in quanto provvedimenti privi sia del carattere della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine a incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato rebus sic stantibus, sia del carattere della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha pronunciati, anche in assenza di sopravvenienze, sulla base di diverse valutazioni riservate al giudice di merito, per la migliore realizzazione dell'interesse dei minori (Cass. civ., sez. I, 24/03/2022, n. 9691; Cass. civ., sez. VI, 31/01/2022, n.2816; Cass. civ., sez. I, 13/09/2021, n. 24638). Non è, tuttavia, mancata una recente pronuncia di legittimità in cui si è ritenuto che il decreto pronunciato dalla corte d'appello sul reclamo avverso provvedimenti de potestate è impugnabile con il ricorso per cassazione anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato in via provvisoria ed urgente, trattandosi di provvedimento che, quantunque destinato ad essere assorbito dalla decisione definitiva, riveste comunque carattere decisorio in quanto ciò che rileva è il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato e la sua attitudine ad incidere su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale. (Cass. civ., sez. 04/01/2022, n.82). La Prima Sezione civile ha rimesso – con l'ordinanza in commento - la questione alle Sezioni Unite evidenziando che, quantunque i provvedimenti del tipo in esame siano destinati ad essere assorbiti dalla decisione finale, gli stessi però sono in grado di esplicare i loro effetti per un arco temporale assai ampio senza possibilità alcuna di sottoporli ad una verifica giudiziaria. Viene, altresì, richiamato il concetto di decisorietà di fatto di tali provvedimenti giurisdizionali poiché non può essere trascurato il dato che, con riferimento ai minori di età possa determinarsi, per lo stesso fluire del tempo, una perdita definiva o un pregiudizio irrimediabile agli stessi, specialmente per i minori che si avviano al conseguimento della maggiore età. Osservazioni
Il legislatore della riforma consapevole, da un lato, che la complessa attività di indagine che si accompagna alla emissione di provvedimenti provvisori incidenti sulla responsabilità genitoriale non consente una rapida definizione dei procedimenti - con la conseguenza che la loro revisione è destinata ad interviene a distanza di tempo in un momento in cui ogni modifica diviene spesso inutile per il raggiungimento della maggiore età del minore – e, dall'altro, della importanza vitale che riveste il fattore tempo nei procedimenti in materia di famiglia e minori è espressamente intervenuto sul tema con il d.lgs. n. 149/2022. Proprio in tale ottica il nuovo art 473-bis.24 c.p.c. – applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 30.06.2023 - non solo ha introdotto al comma 2 la possibilità di proporre reclamo anche «contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori», ma all'ultimo comma ha previsto anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma. Riferimenti
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