Indennità di mensa: le deroghe al CCNL rilevano solo se espresse

22 Novembre 2022

La pronuncia in commento affronta la tematica concernente il pagamento di una somma di denaro a titolo di maggiorazioni spettanti al dipendente, addetto a turni avvicendati, (anche) sulla mezz'ora retribuita prevista per la refezione, in virtù dell'art. 5 CCNL Metalmeccanici Industria, applicato al rapporto di lavoro, stante la mancata espressa rinuncia alla maggiorazione su detta mezz'ora.

Affinché la volontà tacita di rinunciare a un diritto risulti effettiva, è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino un'univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso. In tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva.

Da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato.

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