Infortunio sul lavoro e liquidazione del danno: applicabilità della responsabilità solidale risarcitoria all'appalto di servizi di trasporto

24 Novembre 2022

Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità solo quando il comportamento del dipendente abbia i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile.

Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità solo quando il comportamento del dipendente abbia i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile. Ne deriva che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.

È configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto e non un semplice contratto di trasporto allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.

Gli indici fattuali che caratterizzano l'appalto, distinguendolo in concreto dal contratto di trasporto, sono:

- la pluralità delle prestazioni, consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, e non in sporadiche ed episodiche prestazioni di lavoro;

- la durata considerevole del rapporto tra appaltatore e committente, nonché la sua continuità, sistematicità ed esclusività;

- la modalità di determinazione e corresponsione del corrispettivo, concordato sulla base di un capitolato o in via generale e unitaria per l'intero servizio commissionato;

- l'esecuzione di prestazioni ulteriori e aggiuntive, nell'ambito delle quali la prestazione complessiva di un servizio prevale su quella tipica di trasporto, con la conseguenza che il trasferimento di un bene non è più l'elemento qualificante del contratto;

- l'allocazione del rischio in capo all'appaltatore.

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