Immediatezza della contestazione e rilevanza penale della condotta

Teresa Zappia
24 Novembre 2022

L'immediatezza della contestazione è subordinata alla piena conoscenza della condotta da parte del datore.

Può ritenersi rispettosa del requisito dell'immediatezza la contestazione disciplinare se successiva al rinvio a giudizio del lavoratore in sede penale?

Ai fini dell'accertamento della tempestività della contestazione disciplinare è necessario tenere in conto il momento in cui il datore è venuto a conoscenza della condotta del lavoratore, dovendosi prendere in considerazione non il momento dell'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti addebitati, ma quello dell'avvenuta conoscenza degli stessi da parte del datore. Il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere, quindi, dall'avvenuta compiuta conoscenza della situazione contestata.

Ne consegue che in capo al datore è posto l'onere di provare il momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore, non potendosi ragionevolmente imputargli la possibilità di conoscere i fatti in precedenza e di contestarli immediatamente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti penalistici (rinvio a giudizio), giungendo a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti.