Incompatibili le cariche di sindaco di società e consulente fiscale

La Redazione
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25 Novembre 2022

La causa di incompatibilità del sindaco, ex art. 2399, comma 1, lett. c) c.c. opera automaticamente, in assenza di un procedimento accertativo.

L'instaurazione con la società di cui il professionista è sindaco, di un rapporto di consulenza -non saltuario né occasionale- e retribuito, compromette il connotato di indipendenza che intrinsecamente e necessariamente deve caratterizzare lo status del sindaco ai fini dell'esercizio della funzione di controllo che gli spetta.

Deve ritenersi viziato ab origine il rapporto tra la società e i sindaci, ove sussista una coincidenza tra la figura di consulenti fiscali e contabili e quella di sindaci e, dunque, l'inevitabile assenza in capo agli stessi dell'indipendenza ex lege richiesta per l'esercizio di tale funzione sociale; di conseguenza, il relativo contratto è nullo, per contrarietà a norma imperativa (art. 2399 c.c.) e i pagamenti dei compensi in favore dei sindaci sono stati effettuati in assenza di valido titolo.