Assemblea totalitaria e omessa convocazione degli amministratori

Girolamo Lazoppina
28 Novembre 2022

Le deliberazioni dell'assemblea totalitaria di una S.p.A. sono valide anche senza la convocazione degli amministratori purché siano presenti la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale.

E' valida la deliberazione dell'assemblea di una S.p.A. se non sono stati convocati tutti gli amministratori?

La risposta al quesito passa necessariamente dalla definizione di assemblea “totalitaria”.

L'assemblea di una società di capitali è “totalitaria” quando vi è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366, comma 4, c.c.). In presenza di tali condizioni l'assemblea può validamente deliberare anche se non sono state osservate le formalità previste per la sua convocazione e, quindi, anche se la convocazione dei soci o degli amministratori e degli organi di controllo non vi è stata. Ciò che conta per ritenere l'assemblea regolarmente costituita è che, appunto, sia rappresentato l'intero capitale sociale e che partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Ciascuno dei partecipanti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2366 comma 4 c.c.).

Con riferimento al capitale sociale devono essere presenti tutti i soci titolari delle azioni con diritto di intervento o perlomeno i loro rappresentanti. Secondo condivisibile dottrina (Campobasso, Graziani) devono presenziare all'assemblea anche i rappresentanti degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti in quanto tra i loro diritti vi è anche quello di assistere all'assemblea.

Con riferimento alla maggioranza degli amministratori e degli organi di controllo la prassi notarile esclude che sia necessaria la presenza del revisore (Massima Comitato Notarile Triveneto 2005 H.B. 11). Non sarebbe invece possibile l'assenza dei sindaci (evidentemente della maggioranza di essi), pena l'annullabilità della delibera (Trib. Cosenza, 3 febbraio 1986). Ciò che conta, dunque, è che sia presente la maggioranza degli organi di controllo in carica (Massima Cons. Notarile Milano n. 12/2004) ed è irrilevante la mancata notifica dell'avviso di convocazione ad una parte di amministratori o controllori assenti. Secondo la prassi notarile, infatti, si considera totalitaria l'assemblea qualora si verifichino i presupposti indicati nell'art. 2366 c.c. anche qualora la minoranza degli amministratori e dei sindaci assente non sia stata preventivamente informata della riunione (Massima Comitato Notarile Triveneto 2006 H.B. 20). Va da sé che dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti (art. 2366 comma 5 c.c.).

In conclusione, le deliberazioni dell'assemblea totalitaria di una S.p.A. sono valide anche senza la convocazione degli amministratori; è però necessario che siano presenti all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.