Nullità del licenziamento per malattia intimato nel periodo di comporto
29 Novembre 2022
Nel sistema delineato dall'articolo 18 della Legge n. 300/1970, così come modificato dalla Legge n. 92/2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. |