Riforma ordinamentale della magistratura tributaria. Continuità funzionale degli organi e degli uffici della giustizia tributaria

Salvatore Labruna
05 Dicembre 2022

La cessazione di 1200 magistrati a tempo parziale graverà sugli anni giudiziari 2023-2026 ed il primo concorso per l'assunzione di magistrati tributari a tempo pieno, sarà bandito nel 2023; considerati, dunque, i tempi degli altri analoghi concorsi di magistratura e le modalità di svolgimento del tirocinio, il primo magistrato tributario a tempo pieno dei primi 48 (68-20) vincitori di concorso potrà essere “collegiato” nel 2027.
I numeri

Tra la magistratura* tributaria cessante (stimabile in 2.471 unità** attualmente in servizio a tempo parziale), già istituita con d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 ed inserita nel “Ruolo unico” previsto dall'art. 4, c. 39-bis, legge 12 novembre 2011, n. 183, e la nuova magistratura tributaria assumente (576 unità*** previste in organico per una futura immissione in servizio a tempo pieno e con rapporto di pubblico impiego), istituita con la legge di riforma del 31 agosto 2022, n. 130, è necessario garantire una efficace continuità funzionale degli organi e degli uffici della giustizia tributaria.

*In evidenza

La legge di riforma del 31 agosto 2022, n. 130, definisce “giudici tributari” (a tempo parziale) i vincitori dei precedenti concorsi per titoli, inseriti nel “Ruolo unico” previsto dall'art. 4, c. 39-bis, legge 12 novembre 2011, n. 183, e “magistrati tributari” (a tempo pieno e con rapporto di pubblico impiego):

a) i 100 giudici tributari (a tempo parziale) inseriti nel “Ruolo unico” - in servizio attivo (a tempo pieno) presso altre giurisdizioni - che non abbiano compiuto i 60 anni d'età ed optino per il “definitivo transito nella giurisdizione tributaria” … “La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito” [Art. 41-bis, c. 2 a), legge 21 settembre 2022, n. 142];

b) i vincitori dei pubblici concorsi per esami, ancora da bandire. Nei primi tre pubblici concorsi per esami ancora da bandire, il 30% dei posti è riservato ai “giudici tributari” (a tempo parziale), inseriti nel “Ruolo unico”, che volessero transitare nei ruoli dei “magistrati tributari” (a tempo pieno), con diversa posizione giuridica ed economica del proprio rapporto di lavoro; tali riservisti non possono essere in servizio attivo (a tempo pieno) presso altre giurisdizioni, né titolari di trattamento pensionistico.

Insomma, si prevede l'inserimento a tempo pieno nella pianta organica di 100 magistrati tributari nel 2023 e 68 l'anno dal 2024 fino al 2030 (476 unità complessive).

** In evidenza

Delle 2.471 unità stimabili in servizio al 31 dicembre 2022, 1467 unità sono magistrati di altre giurisdizioni (1277 ordinari, 85 amministrativi, 85 contabili e 20 militari) e 1.004 unità sono notai, avvocati, commercialisti, professori e ricercatori universitari, professori delle scuole medie superiori, dirigenti, etc.

L'età media è molto avanzata: 64 unità per la classe 1947, 129 unità per la classe 1948, 110 unità per la classe 1949 e la maggior parte degli altri giudici tributari inseriti nel ruolo unico appartiene alle classi dal 1950 al 1966 (la maggioranza dei giudici tributari iscritti nel “ruolo unico” ha una età superiore ai 60 anni).

Anagraficamente, quindi, già per il raggiungimento dell'originale limite d'età di 75 anni, l'organico rappresentato dal “Ruolo unico” –ove non alimentato- si sarebbe comunque quasi esaurito nel 2030.

*** In evidenza

Dei 576 magistrati previsti dalla nuova pianta organica (peraltro, ancora tutta da definire), in servizio a tempo pieno e con rapporto di pubblico impiego dal 1° gennaio 2023, 448 unità saranno assegnate alle corti di giustizia tributaria di 1° grado e 128 unità alle corti di giustizia tributaria di 2° grado.

Tuttavia, l'arruolamento di tali unità con concorso pubblico per esami riguarderà esclusivamente i giudici collegiati di 1° grado e, certamente, non i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado con funzioni direttive.

Ovviamente, non potrà riguardare neppure i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di 2° grado, e gli esperti magistrati a tempo pieno per l'Ufficio nazionale del massimario e per l'Ufficio ispettivo.

I tempi

Lo iato da presidiare è stato posto all'inizio dell'anno giudiziario 2023 per rispettare il cronoprogramma previsto per il P.N.R.R. anche se, in effetti, sarebbe stato più funzionale calendarizzare questo storico cambio di regime ordinamentale e processuale alla ripresa dell'attività giudiziaria del 1° settembre 2023, dopo la sospensione feriale dei termini processuali* (dal 1° al 31 agosto).

* In evidenza

La decorrenza dei termini processuali tributari è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto ex art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, così come modificata dall'art. 16, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. nella Legge 10 novembre 2014 n. 162.

La sospensione feriale dei termini processuali è disciplinata dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), modificata dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), conv. in Legge 6 agosto 2015, n. 132.

L'art. 90 del R.D. 12/1941, (Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario): “I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni. Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, (…) il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale”.

Va letto in combinazione con l'art. 1 della legge 742/1969: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale”.

Gli originali 45 giorni del periodo annuale di ferie dei magistrati sono stati ridotti a 30 giorni con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito nella Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Dei 2471 magistrati tributari a tempo parziale (71 presidenti di Corte di Giustizia tributaria, 306 presidenti di sezione, 327 vicepresidenti di sezione e 1767 giudici collegiati), in base alle disposizioni vigenti (cessazione dal servizio al compimento del 75° anno d'età ex art. 11, c. 2, d.lgs. n. 545/1992, novellato dall'art. 1, c. 1, lett. n, 2.2, Legge del 31 agosto 2022, n. 130, al 70° anno d'età, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e con un “dècalage” - nelle vecchie riforme si chiamava “scivolo”- sapientemente scaglionato nel quinquennio 2023 – 2027 dalle disposizioni transitorie previste dall'art. 8, c. 1, Legge del 31 agosto 2022, n. 130) al 31 dicembre 2026 se ne stimano cessati dal servizio circa 1200 a tempo parziale, a fronte di un ingresso previsto dalla legge di riforma pari a 304 unità a tempo pieno (100+68+68+68. Vds. prima tabella).

La cessazione delle 1200 unità a tempo parziale graverà sugli anni giudiziari 2023-2026, mentre le 68 unità a tempo pieno inserite annualmente – per i motivi di cui oltre - cominceranno ad essere completamente operative solo dal 2027.

Infatti, il primo concorso per l'assunzione di magistrati tributari a tempo pieno, sarà bandito nel 2023 e, considerati i tempi degli altri analoghi concorsi di magistratura e le modalità di svolgimento del tirocinio, il primo magistrato tributario a tempo pieno dei primi 48 (68-20) vincitori di concorso potrà essere “collegiato” nel 2027.

Ovviamente, per poterlo poi assegnare a funzioni direttive nella prima Corte o nominarlo alla Corte superiore i tempi si moltiplicano.

Quindi, si stima che al 1° gennaio 2027 l'organico delle Corti di giustizia tributaria potrebbe contare su 1.271 giudici tributari a tempo parziale, da ridurre ulteriormente delle 100 unità (esperte) che avrebbero optato per transitare** nei ruoli dei “magistrati tributari” (a tempo pieno) e del 30% di vincitori riservisti (esperti) dei primi 3 concorsi per esami pari a 1.271 - 160 (100 + 20+20+20) = 1.111 unità residue rispetto alle originarie 2.471 unità (1.360 unità in meno),

Mancherebbero, quindi, esperti magistrati a tempo pieno per le funzioni direttive delle Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado, magistrati a tempo pieno per le Corti di Giustizia Tributaria di 2° grado, che non possono essere reclutati tra i vincitori dei futuri concorsi per esami per le Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado; mancherebbero, altresì, esperti magistrati a tempo pieno per l'Ufficio nazionale del massimario e per l'Ufficio ispettivo.

** In evidenza

L'opzione di cui all'art. 1, c. 4, legge del 31 agosto 2022, n. 130, per il definitivo transito - a tempo pieno e con rapporto di pubblico impiego - nella giurisdizione tributaria di 100 esperti magistrati tributari, già inseriti nel “Ruolo unico” previsto dall'art. 4, c. 39-bis, legge 12 novembre 2011, n. 183 ed ancora in servizio attivo presso altre giurisdizioni, si prevede di scarso/nessun successo sia per la mancanza di “convincenti” incentivi economici e/o di carriera per gli stessi magistrati sia per la contrarietà dei relativi organi di autogoverno, che lamentano gravi carenze di organico.

Peraltro, il limite di 60 anni per esercitare l'opzione, restringe ancor di più la platea di riferimento atteso che, come evidenziato in nota 2, la maggioranza dei giudici tributari attualmente iscritti nel ruolo unico ha una età superiore ai 60 anni.

Appare, pertanto, palese a chiunque sia esperto di pubblica amministrazione che, rebus sic stantibus, i primi magistrati tributari a tempo pieno e con rapporto di pubblico impiego sarebbero i giovani vincitori di concorso - bravi certamente, esperti non ancora - operativi non prima di 4 anni.


In conclusione

Mettendo insieme tempi e numeri, ci si chiede se non sia il caso di assicurare la funzionalità - medio tempore- della giustizia tributaria istituendo un ruolo transitorio ad esaurimento quinquennale (mantenendo, in tal caso, l'originario limite d'età di 75 anni), che selezioni a tempo pieno i più esperti e laboriosi giudici tributari del “Ruolo unico” previsto dall'art. 4, c. 39-bis, legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale soluzione garantirebbe la continuità del “servizio giustizia” e, soprattutto, il “training on the job” alle giovani leve.