Patti parasociali e diritti della società

23 Dicembre 2022

Il patto parasociale col quale alcuni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società può essere inquadrato nella fattispecie del contratto a favore di terzo, per cui la società, in quanto terzo beneficiario, può pretenderne l'adempimento.

Nel caso in cui, con un patto parasociale, alcuni soci si impegnano ad eseguire una prestazione nei confronti dell'intera società, questa può pretenderne l'adempimento?

Nel diritto societario è prevista la possibilità che alcuni soci disciplinino i loro rapporti con i cosiddetti “patti parasociali”, con accordi, cioè, con i quali due o più soci disciplinano alcuni aspetti della loro vita sociale in modo diverso, o complementare, rispetto a quanto previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società. Secondo la giurisprudenza di legittimità è principio comunemente ricevuto che i patti parasociali debbano essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell'organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale, giacché i patti parasociali propriamente attengono non al piano organizzativo dell'ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie (Cass. Civ., Sez. I, 1 giugno 2017 n. 13877). Il codice civile non detta una disciplina organica dei patti parasociali - le uniche norme presenti (artt. 2341 bis e 2341 ter) sono normalmente applicabili solo alle s.p.a. e alle società che le controllano - sicché i patti parasociali altro non sono che delle convenzioni atipiche, esterne rispetto all'atto costitutivo ed allo statuto, per le quali vale il principio generale della libertà delle forme e che vincolano i soci contraenti ma non la società di cui fanno parte.

Oltre che tra due o più soci i patti parasociali possono essere stipulati anche con la stessa società - la quale assume i relativi obblighi mediante i suoi rappresentanti, nei limiti dei loro poteri e nelle forme di legge (Cass. Civ., 23 febbraio 1981, n. 1056) - e possono essere stipulati pure tra i soci e soggetti terzi estranei alla compagine sociale; ciò è possibile se il patto riguarda l'esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società (Cass. 7 maggio 2014 n. 9846, Cass. 18 luglio 2007 n. 15963).

E' anche possibile che il patto preveda l'obbligo di alcuni soci di porre in essere delle prestazioni nei confronti della società, la quale in tal caso si pone, nei confronti dell'accordo, come soggetto terzo. Tale possibilità è quella oggetto del caso che ci occupa. Secondo la suprema Corte, tenuto conto che i patti parasociali sono convenzioni atipiche che riguardano i rapporti personali tra soci, il patto parasociale in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c.; di questo sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte (Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2014 n. 9846). Dunque, nel caso in questione, posto che alcuni soci si sono impegnati ad eseguire una prestazione nei confronti dell'intera società, questa può pretenderne l'adempimento, qualora vi abbia interesse, come prevede l'art. 1411 c.c. Viepiù, tale norma prevede espressamente che il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, sicché è dato ritenere che la società abbia un vero e proprio diritto nei confronti dei soci obbligati nel patto parasociale.

In conclusione, il patto parasociale col quale alcuni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società può essere inquadrato nella fattispecie del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., per cui la società, in quanto terzo beneficiario e qualora vi abbia interesse, può pretendere l'adempimento della prestazione in relazione alla quale i singoli soci si erano obbligati.

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