Milleproroghe 2023, prorogati i termini in materia di giustizia civile

Redazione scientifica
05 Gennaio 2023

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», entrato in vigore il 30 dicembre 2022, detta alcune previsioni di rilevante interesse all'art. 8 rubricato «Proroga dei termini in materia di giustizia».

Il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 197, contiene diverse novità, tra le quali si segnalano le previsioni contenute nell'art. 8, rubricato «Proroga dei termini in materia di giustizia».

In particolare, il comma 8 prevede che «anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,n. 149».

La proroga riguarda, anzitutto, l'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui «in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico».

Essa concerne, inoltre, l'articolo 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base al quale «per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale». La proroga riguarda, in particolare, le previsioni del primo periodo appena citato, nonché del secondo, terzo e quarto periodo della disposizione richiamata.

Infine, risulta prorogata l'efficacia della disposizione di cui all'art. 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui «La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento».

Merita di essere segnalato anche quanto previsto dal comma 9 dell'art. 8 del d.l. citato, il quale stabilisce che «la disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».

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