Esenzione IMU e declinazione anagrafica della residenza

La Redazione
05 Gennaio 2023

I presupposti di esenzione IMU sono “situazioni fattuali” e la relativa documentazione non costituisce prova esclusiva e vincolata, il cui difetto è sanzionato con la decadenza dal beneficio, ma è soltanto una delle possibili fonti di prova, acquisibili anche aliunde, come è avvenuto nel caso qui esaminato.
In caso di omesso versamento IMU, la declinazione anagrafica della residenza di cui all'art. 43 c.c. - coincidente con l'indirizzo - si esaurisca in quella toponomastica (via, numero, civico, c.a.p. e città) e non possa confondersi con l'identificazione catastale (denominazione e codice comune, foglio, particella e subalterno); il c.d. classamento catastale (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), invece, risponde ad altre logiche. Quindi, l' ”identificazione catastale” è altro rispetto alla “residenza anagrafica”, che –ove espressamente prevista o richiesta - potrebbe integrare. Nel caso in oggetto, per il comportamento tenuto dal ricorrente non è dato ipotizzare alcuna condotta elusiva/evasiva, l'omissione di un adempimento formale aggiuntivo come l'identificazione catastale – peraltro, ratione temporis non prevista - non può che costituire nulla di più di una irregolarità innocua dell'adempimento dichiarativo di residenza. Inoltre, secondo la Suprema Corte (Cass. 8628/2019, che richiama testualmente Cass. 26985/2009 e 13151/2010) in tema di agevolazioni IMU le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte; in particolare Cass. 11550/2013 ha precisato che "il luogo della effettiva dimora è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le risultanze anagrafiche (Cass. 19132/2004; 11562/2003) assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale (Cass. 12303/2008)".

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