Legge di bilancio 2023: regime forfetario e flat tax incrementale

09 Gennaio 2023

La legge n. 197 del 2022 (c.d. legge di bilancio 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio del 2023, si rende portatrice di diverse novità in materia fiscale.
Premessa

Tra le varie misure approvate, assumono certamente rilievo le disposizioni in materia di flat tax che muovono su due diversi fronti che interessano sia professionisti che piccole imprese: da un lato si va, infatti, ad incidere sulla disciplina del c.d. “regime forfetario”, allargando la platea dei soggetti cui è consentito l'accesso alla tassazione di favore, dall'altro è prevista l'introduzione – per il solo anno 2023 – di una flat tax di tipo incrementale per i soggetti sottoposti a imposizione secondo i criteri ordinari.

Modifiche al regime forfetario

La Legge di bilancio 2023 reca, in primis, alcuni ritocchi al regime forfetario previsto, per le persone fisiche esercenti attività di impresa arti e professioni, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda, al riguardo, che il regime si sostanzia in un'imposizione sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente previste, tramite l'applicazione di un'aliquota proporzionale del 15 per cento (ridotta al 5 per cento nei primi cinque anni di attività) su un reddito imponibile calcolato tramite l'ausilio di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell'attività esercitata.

L'adesione al forfetario, tuttavia, è consentita solo nei casi predefiniti, ovvero laddove risulti che il contribuente abbia conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad una determinata soglia, nonché sostenuto spese per lavoro per importi complessivamente non superiori a euro 20.000 lordi.

Ebbene, la manovra va ad incidere proprio sui requisiti di accesso al regime fiscale agevolato, innalzando, da euro 65.000 a euro 85.000, la soglia dei ricavi conseguiti o compensi percepiti (prevista dal comma 54, lettera a, della legge n. 190 cit.), rilevante ai fini dell'ammissione, nonché in funzione della permanenza, nel regime in parola.

Si precisa, poi, che la nuova soglia trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta 2023, consentendo, così, l'estensione del forfetario anche ai contribuenti che abbiano realizzato, nel 2022, ricavi o compensi per importi superiori ad euro 65.000 ma inferiori ad euro 85.000, determinati per cassa (o per competenza nel caso di imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022).

Restano fermi, invece, tutti gli altri requisiti e le preclusioni già prescritti dalla normativa di riferimento.

L'intervento normativo non contempla, infatti, alcuna deroga alle ulteriori condizioni di accesso, né incide sulle cause di esclusione enumerate all'art. 1, comma 57, della citata legge n. 190.

La legge di bilancio prevede, poi – anche al fine di stemperare taluni effetti distorsivi connessi al forfetario – una rilevante integrazione della disciplina inerente alla fuoriuscita dal regime di vantaggio, declinata all'art. 1, comma 71 della legge 190 del 2014.

In particolare, accanto alla regola generale – che prevede la perdita dei benefici connessi al regime de quo a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifichi il venir meno delle condizioni di accesso e permanenza o la ricorrenza di una o più delle cause di esclusione – è introdotta una regola “speciale” rispetto all'ipotesi in cui il contribuente realizzi ricavi o percepisca compensi per importi superiori ad euro 100.000.

In tale eventualità, la decadenza del regime diviene (a partire dal periodo di imposta 2023) immediata senza, quindi, attendere l'anno seguente.

L'uscita dal regime nell'anno in corso implica, di riflesso, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto a tutte operazioni effettuate che comportino il superamento del limite aggiornato.

Inoltre, per il medesimo anno di imposta, la determinazione del reddito segue le modalità ordinarie, con conseguente applicazione delle aliquote irpef per scaglioni di reddito e delle addizionali regionale e comunale all'irpef.

In sintesi, dunque, vengono a profilarsi due differenti casistiche di cessazione dal regime:

i) in caso di ricavi e compensi superiori ad euro 85.000 ma inferiori a euro 100.000, è prevista l'applicazione del regime ordinario a decorrere dall'anno successivo;

ii) nel caso in cui, invece, i ricavi o compensi eccedano il limite di euro 100.000 il regime forfetario cessa dall'anno medesimo secondo le modalità definite dalla novella.

Flat tax incrementale

Come accennato, la legge di bilancio prevede, poi, limitatamente al periodo di imposta 2023, una flat tax incrementale opzionale ai fini irpef per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diverse da quelle che applicano il regime forfetario.

Si tratta di una tassazione agevolata, con un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, con aliquota del 15 per cento, applicabile alla differenza tra il reddito di impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Non rientrano nel computo, dunque, i redditi complessivamente realizzati ma, unicamente, quelli afferenti all'attività di impresa o di lavoro autonomo.

È stabilito, inoltre, che la base imponibile, cui applicare la tassa piatta, non può essere superiore ad euro 40.000 e, dunque, l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo deve essere sottoposta a tassazione secondo il regime ordinario.

È, ancora, contemplata una franchigia pari al 5 per cento dell'importo più elevato dichiarato nel triennio di riferimento che deve essere tassata, ai fini irpef, secondo i criteri ordinari.

Rispetto a tali misure, la legge di bilancio contiene, infine, alcune precisazioni.

In particolare, è previsto che, ai fini della determinazione degli acconti irpef dovuti per il periodo d'imposta 2024, debba essere assunta, quale imposta del periodo precedente (i.e., del 2023), quella che si sarebbe determinata non applicando l'imposta sostitutiva.

È specificato, inoltre, che la quota di reddito assoggettata a flat tax incrementale debba essere considerata e, dunque, assuma rilievo ai fini della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di determinati requisiti reddituali.

In conclusione

Gli interventi descritti si propongono, chiaramente, di attuare una riduzione della pressione fiscale, nonché una semplificazione rispetto alle attività di ridotte dimensioni.

L'obiettivo del legislatore pare essere, inoltre, proprio quello di sospingere piccole imprese e professionisti verso un aumento dei fatturati e, dunque, nella direzione di una crescita sotto il profilo economico, tentando, così, di portare all'emersione di reddito imponibile in un'ottica di contrasto all'evasione fiscale.

Resta ovviamente rimessa ai singoli la valutazione circa la convenienza della tassa piatta rispetto al regime ordinario, specie vista, per i forfetari, l'inibizione alla deduzione dei costi e alla possibilità di portare in detrazione l'iva versata sugli acquisti, circostanza questa che potrebbe risultare non appetibile per i contribuenti con costi o detrazioni elevati.

Si tratta, comunque, di norme che – come rilevato dai primi commentatori – propendono per un sistema di tassazione proporzionale dei redditi conseguiti dalle persone fisiche che si discosta dall'impianto ordinario di tassazione ai fini irpef, caratterizzato da aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Occorrerà, in ogni caso, aspettare i prossimi interventi legislativi per valutare se effettivamente tale impostazione possa costituire un nuovo trend anche nella dimensione della futura e attesa riforma fiscale.