La Legge di bilancio 2023 reca, in primis, alcuni ritocchi al regime forfetario previsto, per le persone fisiche esercenti attività di impresa arti e professioni, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Si ricorda, al riguardo, che il regime si sostanzia in un'imposizione sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente previste, tramite l'applicazione di un'aliquota proporzionale del 15 per cento (ridotta al 5 per cento nei primi cinque anni di attività) su un reddito imponibile calcolato tramite l'ausilio di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell'attività esercitata.
L'adesione al forfetario, tuttavia, è consentita solo nei casi predefiniti, ovvero laddove risulti che il contribuente abbia conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad una determinata soglia, nonché sostenuto spese per lavoro per importi complessivamente non superiori a euro 20.000 lordi.
Ebbene, la manovra va ad incidere proprio sui requisiti di accesso al regime fiscale agevolato, innalzando, da euro 65.000 a euro 85.000, la soglia dei ricavi conseguiti o compensi percepiti (prevista dal comma 54, lettera a, della legge n. 190 cit.), rilevante ai fini dell'ammissione, nonché in funzione della permanenza, nel regime in parola.
Si precisa, poi, che la nuova soglia trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta 2023, consentendo, così, l'estensione del forfetario anche ai contribuenti che abbiano realizzato, nel 2022, ricavi o compensi per importi superiori ad euro 65.000 ma inferiori ad euro 85.000, determinati per cassa (o per competenza nel caso di imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022).
Restano fermi, invece, tutti gli altri requisiti e le preclusioni già prescritti dalla normativa di riferimento.
L'intervento normativo non contempla, infatti, alcuna deroga alle ulteriori condizioni di accesso, né incide sulle cause di esclusione enumerate all'art. 1, comma 57, della citata legge n. 190.
La legge di bilancio prevede, poi – anche al fine di stemperare taluni effetti distorsivi connessi al forfetario – una rilevante integrazione della disciplina inerente alla fuoriuscita dal regime di vantaggio, declinata all'art. 1, comma 71 della legge 190 del 2014.
In particolare, accanto alla regola generale – che prevede la perdita dei benefici connessi al regime de quo a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifichi il venir meno delle condizioni di accesso e permanenza o la ricorrenza di una o più delle cause di esclusione – è introdotta una regola “speciale” rispetto all'ipotesi in cui il contribuente realizzi ricavi o percepisca compensi per importi superiori ad euro 100.000.
In tale eventualità, la decadenza del regime diviene (a partire dal periodo di imposta 2023) immediata senza, quindi, attendere l'anno seguente.
L'uscita dal regime nell'anno in corso implica, di riflesso, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto a tutte operazioni effettuate che comportino il superamento del limite aggiornato.
Inoltre, per il medesimo anno di imposta, la determinazione del reddito segue le modalità ordinarie, con conseguente applicazione delle aliquote irpef per scaglioni di reddito e delle addizionali regionale e comunale all'irpef.
In sintesi, dunque, vengono a profilarsi due differenti casistiche di cessazione dal regime:
i) in caso di ricavi e compensi superiori ad euro 85.000 ma inferiori a euro 100.000, è prevista l'applicazione del regime ordinario a decorrere dall'anno successivo;
ii) nel caso in cui, invece, i ricavi o compensi eccedano il limite di euro 100.000 il regime forfetario cessa dall'anno medesimo secondo le modalità definite dalla novella.