Voucher per prestazioni occasionali e stagionali: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

La Redazione
13 Gennaio 2023

Tra le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro, novità per le prestazioni di lavoro occasionale e l'utilizzo dei voucher.

La Legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022), tra le novità in materia di lavoro ridisegna e amplia il perimetro per l'utilizzo dei voucher (art. 1, commi da 342 a 354).

Più nel dettaglio ― con l'art. 1, comma 342, l. 197/2022, che novella l'art. 54-bis del d.l. 50/2017, convertito in l. 96/2017, che ha istituito il contratto di prestazione occasionale ― viene innalzato il limite massimo da 5 a 10 mila euro per i compensi che gli utilizzatori possono erogare in un anno alla totalità dei lavoratori impiegati, restando fermo il tetto di 5.000 euro totali che i prestatori possono percepire da diversi utilizzatori.

Le predette disposizioni sono estese anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Elevato anche da 5 a 10 dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che può avere un'azienda che voglia fare ricorso al lavoro accessorio.

Per l'utilizzo in agricoltura delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, viene introdotto un nuovo regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 con precisi obblighi amministrativi (art. 1, commi da 343 a 354).

Le prestazioni agricole dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giornate di lavoro effettive, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, appartenenti a specifiche categorie:

  • persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva, oltre ad avere l'obbligo di darne previa comunicazione al competente Centro per l'impiego.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale non incidendo sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, si stabilisce (art. 1, comma 354) l'applicazione di sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli sopra indicati o di violazione dell'obbligo di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego.

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