La responsabilità solidale sussiste se le ritenute non sono effettivamente operate dal sostituto e non subite dal sostituito

La Redazione
18 Gennaio 2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza del 01 dicembre 2022 n. 5566, ha ricordato che occorre distinguere, nell'eventualità di mancato versamento delle ritenute di imposta, fra il caso in cui queste non siano state operate ed il caso in cui, come nel caso di specie, risultino effettuate, seppure non versate all'Erario.

Ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 602/1973, la responsabilità solidale tra sostituito d'imposta, contribuente che subisce la ritenuta sui compensi ricevuti, ed il sostituto che corrisponde somme al percettore sulle quali è tenuto ad operare la ritenuta e riversarla all'erario, sussiste solo se la ritenuta sulle somme corrisposte non risulti versata all'erario da parte del sostituto e se non risulti subita dal contribuente sostituito.

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