La responsabilità solidale sussiste se le ritenute non sono effettivamente operate dal sostituto e non subite dal sostituito
18 Gennaio 2023
Ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 602/1973, la responsabilità solidale tra sostituito d'imposta, contribuente che subisce la ritenuta sui compensi ricevuti, ed il sostituto che corrisponde somme al percettore sulle quali è tenuto ad operare la ritenuta e riversarla all'erario, sussiste solo se la ritenuta sulle somme corrisposte non risulti versata all'erario da parte del sostituto e se non risulti subita dal contribuente sostituito.
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