I diritti di informazione e controllo del socio moroso

18 Gennaio 2023

Il Quesito fornisce una risposta all'interrogativo se i diritti di informazione e controllo, riconosciuti in via generale ai soci di s.r.l. dall'art. 2476 c.c., spettino anche nel caso di morosità nei conferimenti.

Il socio moroso di una S.r.l. perde il suo diritto di controllo sugli affari sociali?

Il socio moroso di una S.r.l. non perde il suo diritto di controllo sugli affari sociali. Egli continua ad essere socio ed in tale veste conserva per intero il diritto di informazione e controllo garantitogli dall'art. 2476 c.c.

L'art. 2476, comma 2, c.c. prevede che i soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Dunque, esiste un diritto di informazione e controllo da parte dei soci che prescinde dall'assunzione di cariche amministrative. Il quesito cui dare risposta attiene però al mantenimento o meno di tale diritto da parte del socio moroso; del socio, cioè, che non esegue il conferimento nel termine prescritto. L'art. 2466 c.c. (“Mancata esecuzione dei conferimenti”) prevede che Il socio moroso non possa partecipare alle decisioni dei soci. La norma - ed in generale il Codice civile - non fa però discendere dalla morosità la perdita della qualità di socio, tanto è vero che, per esempio, ai sensi dell'art. 2368 c.c. le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; sicché è dato dedurne che anche il socio moroso, pur non potendo esercitare il diritto di voto, è comunque computato nel quorum costitutivo della società, restando, pertanto, socio.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1185), intervenuta sul punto, ha specificato che il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell'art. 2466 c.c., a partecipare alle decisioni o alle deliberazioni assembleari esprimendo il proprio voto, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali sino a che egli resti parte della compagine societaria. Il socio moroso, ha sottolineato la suprema Corte, fino al completamento del procedimento di vendita coattiva o di esclusione non cessa di essere socio. Mentre, dunque, - chiosa la Corte di Cassazione - il voto resta “sospeso” per il tempo della morosità, quale misura sanzionatoria e sollecitatoria dell'adempimento, non così i diritti amministrativi ed, in primis, il diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476 comma 2, c.c., che resta a presidiare la trasparenza dell'andamento societario, e tanto più necessario proprio nel momento del conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria.

Dunque, il socio moroso non perde la sua qualità di socio e conseguentemente mantiene intatti i diritti di informazione e controllo di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

In conclusione, la risposta al quesito è la seguente: il socio moroso di una S.r.l. non perde il suo diritto di controllo sugli affari sociali. Invero egli, nonostante la sua morosità, continua ad essere socio ed in tale veste conserva per intero il diritto di informazione e controllo garantitogli dall'art. 2476 c.c.

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