Personalizzazione del danno all'integrità psicofisica: convergenza tra normativa, giurisprudenza e tabelle

02 Febbraio 2023

Lo scritto esamina l'operatività della personalizzazione della liquidazione del danno all'integrità psicofisica, nelle sue componenti dinamico-relazionale e della sofferenza interiore, per verificare se sia possibile individuare delle soluzioni operative che consentano un utilizzo dei sistemi tabellari attualmente in uso in armonia con la normativa vigente e con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
La rinnovata attenzione per la personalizzazione del danno

A partire dal 2018 nella giurisprudenza di legittimità torna all'attenzione dell'interprete la duplice componente del danno all'integrità psicofisica, quella biologica (dinamico-relazionale), che emerge dall'accertamento medico legale, e quella della sofferenza interiore (danno morale), e al contempo si propone un modus operandi per una corretta personalizzazione del danno, scevra da facili automatismi.

Nella c.d. “Ordinanza decalogo” n. 7513/2018 la Corte di Cassazione afferma che le conseguenze dannose standard, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento previsto dalla legge o dai sistemi tabellari attualmente in uso. Un aumento è consentito solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari (punto 7).

L'attribuzione di un'ulteriore somma per il risarcimento del pregiudizio che non ha fondamento medico legale (c.d. sofferenza interiore) non costituisce un'indebita duplicazione (punto 8). Ove tale pregiudizio sia provato esso dovrà formare oggetto di separata liquidazione, come confermato dal testo dell'art. 138 Cod. Ass. nella versione novellata dalla legge n. 124/2017 che dispone che la redigenda tabella nazionale dovrà prevedere, al fine di considerare la componente del danno morale, un incremento percentuale della quota corrispondente al danno biologico (punto 9).

Le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione all'epoca vigente, sono state quindi oggetto di critiche da parte della Cassazione, in quanto l'incorporazione, nel valore economico attribuito al punto percentuale di invalidità, della voce del danno morale è stata ritenuta un ostacolo alla necessaria liquidazione separata delle componenti del danno.

L'intervento correttivo della giurisprudenza di legittimità

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25164/2020 ha elaborato una sorta di “istruzioni per l'uso” corretto delle tabelle (ritenute invece non corrette) del Tribunale di Milano secondo cui, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito deve:

“1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni”.

La sentenza n. 25164/2020, nel decidere nel merito il ricorso, non riconosce l'ulteriore importo del danno morale liquidato dal giudice di merito in aggiunta a quello attribuito in base alla tabella, essendo tale componente di danno già ricompresa nel valore del punto, ma al contempo critica il metodo di costruzione della tabella milanese, invitando implicitamente a una rivisitazione della stessa.

Il vademecum sopra riportato contiene anche il riferimento al tetto massimo del 30% per l'aumento a titolo di personalizzazione, previsto dal comma 3 dell'art. 138 Cod. Ass.

Il richiamo a una norma la cui concreta applicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 18, l. n. 124/2017, presuppone la futura emanazione delle tabelle uniche nazionali previste dal comma 2, appare sintomatico di una valutazione di inadeguatezza delle tabelle milanesi, versione 2018, e dell'intento di supplire, sia pure parzialmente, alle stesse.

A seguire pedissequamente tale metodo, l'eventuale liquidazione del danno morale, se presente, sembrerebbe però confinata nel valore attribuito dalla tabella milanese a ciascun punto percentuale di invalidità sulla base della sofferenza morale che normalmente si accompagna alla lesione di una determinata entità, senza la possibilità di una personalizzazione vera e propria che viene invece riservata, nei limiti del 30%, alla maggiorazione del solo danno biologico.

Eguali istruzioni sono contenute in due successive sentenze della Corte di Cassazione del 2022, la n. 15733 e la n. 15924, anche se da queste pronunce non si ricavano esempi concreti di applicazione delle stesse, dato che in un caso la sentenza della Corte d'Appello è confermata e nell'altro cassata con rinvio.

Danno morale “medio” e danno morale “peculiare”

Nella sentenza n. 15924/2022 si specifica, anche a livello concettuale, che un problema di “personalizzazione” si pone solo ove si muova da un importo standard del danno, quale quello dinamico relazionale, e si osserva che, sul piano prettamente giuridico, la personalizzazione del danno è disciplinata in via normativa dall'art. 138, comma 3, nuovo testo, Cod. Ass. con chiaro ed esclusivo riferimento al danno biologico.

Tuttavia, una sorta di liquidazione standardizzata anche del danno morale, è prevista dalla stessa sentenza n. 25164/2020 la quale, pur predicando un onere di compiuta allegazione dei profili in cui si esteriorizza il danno, dal punto di vista dell'onere probatorio ammette un ragionamento di tipo presuntivo secondo cui è consentito riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione e il ricorso alle massime di esperienza, al fine di evitare che “la parte si veda costretta ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.

Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, viene considerato quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: “tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.” (così ancora Cass. n. 25164/2020).

Tale ragionamento presuntivo è d'altronde anche alla base del criterio stabilito dall'art. 138 Cod. Ass. comma 2, lett. e) secondo cui “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto”.

Quanto alla possibilità di un aumento personalizzato anche della componente morale del danno, per tenere conto degli aspetti peculiari, non si ravvisano ostacoli normativi nell'attuale testo dell'art. 138.

Nella relazione del 3 aprile 2015 di presentazione dell'originario disegno di legge, poi sfociato nella legge n. 124/2017 di modifica dell'art. 138 Cod. Ass., si fa espresso richiamo alle pronunce delle Sezioni Unite del 2008 e al concetto di danno biologico in cui “rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, comprese le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima, che possono essere valutate anche in sede di personalizzazione nel caso concreto in funzione della specifica condizione soggettiva del danneggiato.”

Si giustifica quindi la modificazione della rubrica in «Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità», per rendere manifeste l'interezza e l'esaustività del risarcimento relativo al danno non patrimoniale, e si propone di aggiungere al comma 3 dell'art. 138 la precisazione che la personalizzazione del danno concerne anche le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato e di aumentare il margine di personalizzazione discrezionale dal 30 al 40 per cento.

La norma non ha subito sostanziali variazioni nel testo definitivo rispetto al disegno di legge e anche attualmente, con l'art. 3-ter,comma 1, del d.l. n. 228/2021, conv. in l. n. 15/2022, sono state operate mere variazioni procedurali, con la previsione di due D.P.R., uno contenente il barème medico legale per la stima del grado di invalidità permanente e l'altro contenente i valori monetari di ogni singolo punto di invalidità e con il riferimento dell'aumento dell'importo per la personalizzazione, necessariamente, solo alla seconda tabella.

Nel comma 4 rimane la precisazione che la personalizzazione rimessa alla discrezionalità del giudice non può superare un tetto massimo che viene per legge considerato esaustivo dell'intera posta di danno.

La nuova versione delle tabelle del Tribunale di Milano

Nelle tabelle milanesi, nella nuova versione del 2021, è stata aggiunta una colonna in cui viene palesato, mediante scorporo dalla colonna precedente, l'importo attribuibile al danno morale (incremento per sofferenza) che, sommato al danno biologico, compone il danno non patrimoniale. Nella relazione introduttiva alle nuove tabelle si spiega che il ritocco della veste grafica mira ad agevolare l'operatore del diritto nell'uso della tabella nella necessaria e consapevole specificazione dei pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenziali accertati e liquidati.

La nuova tabella dovrebbe soddisfare le perplessità della Corte di Cassazione secondo cui l'indicazione di un valore monetario complessivo comportava il rischio di un riconoscimento indiscriminato del danno morale e la sua potenziale duplicazione in fase di personalizzazione del danno.

E difatti in una delle pronunce più recenti (n. 26805/2022) la Corte dà atto che “II risarcimento del danno morale inteso come sofferenza soggettiva, di natura strettamente emotiva, e non fisica, è stato correttamente operato dalla Corte territoriale, che ha dato atto, nell'applicazione delle tabelle milanesi, di aver considerato espressamente ed autonomamente tale componente del danno, sia pur giungendo ad una liquidazione unitaria, in consonanza con quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 25164/2020, i cui principi vanno in questa sede integralmente riaffermati, sia pur con riferimento alle tabelle milanesi precedenti all'anno 2022 (che contengono, in ossequio al dettato legislativo, una duplice e separata indicazione monetaria per il danno morale)”.

Si potrebbe quindi a questo punto ritenere che la nuova veste grafica delle tabelle milanesi non renda più necessaria l'opera di supplenza della Corte di Cassazione mediante una anticipata e parziale applicazione dei criteri delle future tabelle di cui all'art. 138 Cod. Ass. secondo il metodo sopra illustrato, con la creazione di un ibrido tra tabelle e legge che crea anche perplessità sulla coerenza del sistema.

Attualmente le tabelle milanesi non sembrano comunque discostarsi dai principi generali sanciti dall'art. 138 se non per la percentuale massima di personalizzazione che nella legge è determinato nella percentuale fissa del 30%.

D'altronde anche le tabelle del Tribunale di Roma, nella edizione attuale, come emerge anche dalla relazione introduttiva, prevedono un valore standardizzato del danno dinamico relazionale e una forbice di personalizzazione nel caso in cui il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, intenda procedere alla personalizzazione del danno, sulla base di circostanze ulteriori rispetto a quelle standard “distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una maggiore considerazione in termini monetari”.

Conseguenze indefettibili e conseguenze peculiari dell'invalidità

C'è da dire che non tutte le pronunce della Cassazione contengono delle istruzioni vincolanti sulla procedura da seguire per la personalizzazione del risarcimento.

Nella sentenza n. 5865/2021, dopo avere ribadito che la monetizzazione col sistema c.d. "a punto" del grado di invalidità permanente ristora il pregiudizio normalmente derivante da una determinata lesione, la Corte afferma in linea di principio solo che tale importo può essere aumentato o diminuito dal giudice, “per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sé, sofferenza morale), oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto”.

E ribadisce che “I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. n. 7513/2018, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari”.

Non si vedono allora ostacoli concettuali al riconoscimento, mediante l'utilizzo dei criteri probatori fissati da Cass. n. 25164/2020, e all'esito quindi di una verifica sia pure in termini presuntivi, del danno morale medio coincidente con la percentuale forfettaria indicata nella tabella milanese (incremento per sofferenza), stante la normale corrispondenza in termini di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva.

Ma allora non vi sono nemmeno ostacoli alla maggiorazione del risarcimento del danno morale. L'esistenza di circostanze del tutto peculiari comporta ricadute sia nell'ambito dinamico relazionale sia sotto il profilo della sofferenza morale, rilevanti entro un limite massimo, previsto, anche se in misura diversa, sia dalla legge che dalle tabelle attualmente in uso.

Nell'esempio, ormai di scuola, della perdita del “dito del pianista dilettante” il pregiudizio dinamico-relazionale non si attesta nella misura standard perché la lesione incide in maniera peculiare sul modo di essere della persona (per riprendere la terminologia usata dalla ordinanza “decalogo”), limitando le attività che caratterizzavano la vita della stessa e quindi la possibilità di esprimere il proprio essere, con il conseguente aggravamento delle conseguenze anche nella sfera emotiva.

In analoghi termini il Tribunale di Milano, nell'applicare le nuove tabelle, ha sottolineato che la personalizzazione non può essere limitata alla considerazione delle ripercussioni dinamico relazionali (derivanti dalla situazione peculiare della vittima), ma deve avvenire in maniera unitaria, tenendo congiuntamente conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia della correlata maggiore sofferenza (Trib. Milano, sent. n. 7670/2022).

In ossequio ai principi fondamentali dell'ordinanza “decalogo” rimane comunque la necessità di una verifica in concreto dell'esistenza e dell'entità del danno morale complessivo, pur potendosi ammettere il ricorso alle massime di esperienza anche per valutare il mutamento dello stato d'animo interiore conseguente al peculiare pregiudizio dinamico relazionale e pur considerando che normalmente la sofferenza morale si incrementa in misura proporzionale all'incremento delle conseguenze a livello dinamico relazionale.

In conclusione

Le tabelle del Tribunale di Milano, nella veste grafica attuale, offrono all'interprete la possibilità di attribuire autonomamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un risarcimento per la componente del danno alla salute consistente nella afflizione interiore, secondo le indicazioni più recenti della giurisprudenza di legittimità.

La colonna delle tabelle riguardante l'incremento per sofferenza morale attribuisce un aumento della liquidazione corrispondente al danno morale che mediamente accompagna il danno biologico, analogamente a quanto previsto dall'art. 138 Cod. Ass.

In questo modo risulta scongiurato il rischio in sede applicativa di un riconoscimento indiscriminato del danno morale e della sua potenziale duplicazione in fase di personalizzazione del danno, rischio che aveva portato la Corte di Cassazione in alcune pronunce a una applicazione suppletiva e necessariamente parziale dell'art. 138 Cod. Ass. in caso di personalizzazione del danno.

L'indicazione costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che le conseguenze dannose non rientranti nella misura standard possono riguardare sia il pregiudizio dinamico relazionale (Cass. n. 7513/2018, n. 5865/2021) sia la sfera interiore e che un ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un più intenso danno morale correlato al peculiare pregiudizio dinamico relazionale (Cass. n. 25164/2020).

Le tabelle milanesi in uso, nel rispetto di tali indicazioni, consentono una adeguata personalizzazione del risarcimento di entrambe le componenti del danno non patrimoniale.

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