Nella sentenza n. 15924/2022 si specifica, anche a livello concettuale, che un problema di “personalizzazione” si pone solo ove si muova da un importo standard del danno, quale quello dinamico relazionale, e si osserva che, sul piano prettamente giuridico, la personalizzazione del danno è disciplinata in via normativa dall'art. 138, comma 3, nuovo testo, Cod. Ass. con chiaro ed esclusivo riferimento al danno biologico.
Tuttavia, una sorta di liquidazione standardizzata anche del danno morale, è prevista dalla stessa sentenza n. 25164/2020 la quale, pur predicando un onere di compiuta allegazione dei profili in cui si esteriorizza il danno, dal punto di vista dell'onere probatorio ammette un ragionamento di tipo presuntivo secondo cui è consentito riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione e il ricorso alle massime di esperienza, al fine di evitare che “la parte si veda costretta ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, viene considerato quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: “tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.” (così ancora Cass. n. 25164/2020).
Tale ragionamento presuntivo è d'altronde anche alla base del criterio stabilito dall'art. 138 Cod. Ass. comma 2, lett. e) secondo cui “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto”.
Quanto alla possibilità di un aumento personalizzato anche della componente morale del danno, per tenere conto degli aspetti peculiari, non si ravvisano ostacoli normativi nell'attuale testo dell'art. 138.
Nella relazione del 3 aprile 2015 di presentazione dell'originario disegno di legge, poi sfociato nella legge n. 124/2017 di modifica dell'art. 138 Cod. Ass., si fa espresso richiamo alle pronunce delle Sezioni Unite del 2008 e al concetto di danno biologico in cui “rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, comprese le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima, che possono essere valutate anche in sede di personalizzazione nel caso concreto in funzione della specifica condizione soggettiva del danneggiato.”
Si giustifica quindi la modificazione della rubrica in «Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità», per rendere manifeste l'interezza e l'esaustività del risarcimento relativo al danno non patrimoniale, e si propone di aggiungere al comma 3 dell'art. 138 la precisazione che la personalizzazione del danno concerne anche le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato e di aumentare il margine di personalizzazione discrezionale dal 30 al 40 per cento.
La norma non ha subito sostanziali variazioni nel testo definitivo rispetto al disegno di legge e anche attualmente, con l'art. 3-ter,comma 1, del d.l. n. 228/2021, conv. in l. n. 15/2022, sono state operate mere variazioni procedurali, con la previsione di due D.P.R., uno contenente il barème medico legale per la stima del grado di invalidità permanente e l'altro contenente i valori monetari di ogni singolo punto di invalidità e con il riferimento dell'aumento dell'importo per la personalizzazione, necessariamente, solo alla seconda tabella.
Nel comma 4 rimane la precisazione che la personalizzazione rimessa alla discrezionalità del giudice non può superare un tetto massimo che viene per legge considerato esaustivo dell'intera posta di danno.