Modalità di versamento del residuo attivo della liquidazione
03 Febbraio 2023
Quale dovrebbe essere il comportamento del liquidatore di una s.n.c. nell'ipotesi in cui uno dei soci ed anche fideiussore abbia pagato i creditori sociali e vi sia un terzo che abbia dato un apporto finanziario per il soddisfacimento dei creditori sociali: il residuo attivo della liquidazione deve andare al fideiussore che agisce in regresso o al terzo finanziatore?
Come noto, il liquidatore volontario di società di persone deve procedere ad estinguere i debiti sociali utilizzando le risorse disponibili e, nel caso in cui queste siano insufficienti, domandando ulteriori versamenti ai soci. Ai sensi dell'art. 2280, comma 2, c.c. (applicabile alle s.n.c. per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2293 c.c.), infatti, ove i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, il liquidatore può chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, qualora occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella medesima proporzione è ripartito tra i soci il debito del socio insolvente. L'adempimento delle obbligazioni sociali è quindi garantito, in primo luogo, dal patrimonio sociale che, da strumento necessario allo svolgimento dell'attività d'impresa, diventa risorsa finalizzata al soddisfacimento prioritario dei creditori sociali. Sul punto, giova evidenziare che è fatto divieto al liquidatore ripartire tra i soci i beni sociali, fino a quando i creditori non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280, comma 1, c.c.), pena, in caso di inadempimento, reclusione da sei mesi a tre anni, a querela della persona offesa, a condizione che dalla condotta illecita sia derivato un danno al creditore (art. 2633 c.c.). In secondo luogo, in caso di insufficienza del patrimonio della società, dal patrimonio dei singoli soci solidalmente e illimitatamente responsabili. Inoltre, dalla cancellazione della società, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere le proprie ragioni creditorie, ove il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, nei confronti di questi (art. 2312, comma 2, c.c.). Per quanto concerne i criteri di ripartizione dell'attivo, il liquidatore, in termini generali, gode di una “certa discrezionalità”, non essendo espressamente previsto un ordine particolare di priorità nel pagamento o regole di uguale trattamento dei creditori. Tuttavia - in considerazione del disposto di cui al citato secondo comma dell'art. 2312 c.c. ed al fine di evitare che, nell'ipotesi di successiva apertura della liquidazione giudiziale, il pagamento di alcuni creditori in luogo di altri possa originare il reato di bancarotta preferenziale, sarebbe opportuno che la ripartizione dell'attivo realizzato venisse effettuata dal liquidatore nel rispetto del principio della par condicio creditorum, seguendo cioè l'ordine di preferenza previsto dal codice civile in base al quale vanno soddisfatti prima i creditori privilegiati e, nel caso di integrale soddisfazione dei medesimi, i creditori chirografari (non assistiti, cioè, da cause di prelazione) i quali concorrono tra di loro in condizione di eguaglianza, in proporzione cioè all'ammontare del proprio credito. Tanto detto, se il fideiussore ed il terzo finanziatore abbiano provveduto al pagamento di creditori chirografari, gli stessi dovranno essere soddisfatti in ugual misura percentuale, proporzionalmente all'ammontare del proprio credito. Qualora, al contrario, hanno effettuato pagamenti a creditori assistiti da legittime cause di prelazione, il residuo attivo della liquidazione dovrà essere distribuito in considerazione del predetto ordine dei privilegi applicabile per effetto dell'esercizio della surroga nei diritti del creditore verso un debitore. Da ultimo, giova ricordare che secondo i giudici di legittimità il socio illimitatamente responsabile di società di persone, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. contro la società (Cass. 22 marzo 2018, n. 7139). |