Con un più sostanziale intervento di riforma la Legge di bilancio ha vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale alle imprese del settore agricolo, abrogando anche l'eccezione prima riservata ai prestatori titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni iscritti a un corso di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
La Legge di bilancio ha, pertanto, escluso ogni ricorso al lavoro occasionale, seppur con un'eccezione per il biennio 2023–2024, per il quale ha individuato un regime particolare disciplinato dai commi da 344 a 354.
La ratio di tale riforma è chiaramente espressa al comma 343 ove si legge che è intenzione del legislatore “garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato”.
In tale prospettiva la norma dispone che le prestazioni di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ogni lavoratore.
Quanto all'ambito di applicazione soggettivo, si osserva che la nuova disciplina interessa i soggetti che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto subordinato occasionale, quali: (i) disoccupati percettori di NASpI, DIS-COLL, reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali, (ii) pensionati, (iii) giovani con meno di venticinque anni iscritti ad un ciclo scolastico compatibile per il tempo compatibile con gli impegni scolatici o per tutto l'anno in caso di studenti universitari, (iv) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché' soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Lato datoriale, invece, è preclusa l'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato a coloro che non rispettino i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Entrambe le parti, poi, sono onerate di precisi adempimenti per dare esecuzione al contratto, che può avere durata massima di 12 mesi, essendo il limite di 45 giorni riferito al numero massimo di presunte giornate di lavoro effettivo.
Quanto all'aspetto retributivo la Legge precisa che il compenso dovuto al lavoratore sia determinato proprio dalle disposizioni contenute nei citati CCNL; tale compenso non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite delle 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento di detto limite di durata, la Legge dispone la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
Sanzioni pecuniarie sono, infine, previste sia in caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto al centro per l'impiego sia nel caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare la prestazione in questione.