Il “nuovo” lavoro occasionale dopo la Legge di Bilancio 2023Fonte: L. 29 dicembre 2022 n. 197
07 Febbraio 2023
Evoluzione storica del lavoro occasionale
Nel nuovo millennio il lavoro occasionale è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e la sua disciplina ha subito numerosi interventi di modifica, anche tenuto conto delle diverse politiche adottate dalle compagini di Governo succedutesi negli anni.
Il primo intervento degno di nota è stato quello che ha introdotto le “prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti”, disciplinate dagli artt. 70 e ss. D.lgs. n. 276/2003. Si trattava di una disciplina limitata allo svolgimento di specifiche attività compiute da determinati soggetti, per un massimo di giornate all'anno, per un compenso massimo corrisposto mediante carnet di buoni orari. L'intento legislativo era verosimilmente quello di far emergere lavori saltuari e marginali di cui era presunta la diffusa irregolarità.
La disciplina così individuata è stata costantemente oggetto, negli anni successivi, di numerose modifiche, tutte volte sostanzialmente ad ampliarne l'ambito di applicazione qualitativo e quantitativo.
La normativa è stata, poi, riformata anche dalla L. n. 92/2012, che ne ha stravolto i tratti caratterizzanti per dare vita a una fattispecie nuova, contraddistinta più che altro da limiti quantitativi. Detta riforma, in particolare, ha valorizzato il tetto massimo di compensi percepibili dal prestatore “con riferimento alla totalità di committenti”, eliminando, invece, il riferimento al tipo di attività e alle caratteristiche del soggetto prestatore. Il D.lgs. n. 81/2015 ha, in seguito, segnato un passo ulteriore nella direzione della limitazione solo quantitativa del lavoro accessorio, abrogando ogni riferimento alla “natura meramente occasionale” della prestazione lavorativa.
La fattispecie è stata, quindi, abrogata dal D.l. n. 25/2017, convertito con L. n. 49/2017, il cui preambolo fa espressamente riferimento alla “straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive”.
Ciononostante, la società, anche in considerazione della crisi economica degli ultimi anni, ha conservato l'esigenza di individuare forme garantiste per lo svolgimento del lavoro occasionale. Nello stesso anno, dunque, è stato introdotto il nuovo “lavoro occasionale”, disciplinato dall'art. 54-bis, D.l. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, attualmente in vigore e interessato, da ultimo, dalle modifiche apportate dalla L. n. 197/2022 (di seguito “Legge di bilancio”).
Ecco le ultime novità. Nuovi limiti quantitativi al lavoro occasionale
L'art. 1, comma 342, delle Legge di bilancio ha modificato i limiti quantitativi posti allo svolgimento delle prestazioni di lavoro occasionale.
A ben vedere, la novità riguarda esclusivamente l'importo massimo di compenso che ciascun utilizzatore può corrispondere alla totalità dei prestatori nel corso di un anno civile.
Detto limite è stato innalzato da 5.000 a 10.000 euro.
Restano, invece, immutati sia il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore (euro 5.000) sia quello per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore (euro 2.500).
La stessa disposizione ha anche aumentato a dieci dipendenti a tempo indeterminato il limite previsto per ogni utilizzatore che intenda ricorrere alla stipulazione di contratti di prestazione occasionale. La disciplina previgente prevedeva il divieto di fare ricorso a detti contratti ai datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
Tale modifica ha reso omogenea la disciplina applicabile a ogni utilizzatore con personale dipendente, senza distinzione per tipo di attività come invece previsto dalla versione precedente, che escludeva aziende alberghiere e strutture ricettive in ambito turistico per le quali valeva un limite quantitativo diverso. Il comma 342, poi, ha esteso la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale anche ad attività svolte nell'ambito dell'intrattenimento, quali discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. Tale scelta sembra potersi spiegare alla luce della verosimile necessità di favorire un settore particolarmente pregiudicato dalle chiusure imposte dalla pandemia. Settore agricolo
Con un più sostanziale intervento di riforma la Legge di bilancio ha vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale alle imprese del settore agricolo, abrogando anche l'eccezione prima riservata ai prestatori titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni iscritti a un corso di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
La Legge di bilancio ha, pertanto, escluso ogni ricorso al lavoro occasionale, seppur con un'eccezione per il biennio 2023–2024, per il quale ha individuato un regime particolare disciplinato dai commi da 344 a 354.
La ratio di tale riforma è chiaramente espressa al comma 343 ove si legge che è intenzione del legislatore “garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato”.
In tale prospettiva la norma dispone che le prestazioni di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ogni lavoratore.
Quanto all'ambito di applicazione soggettivo, si osserva che la nuova disciplina interessa i soggetti che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto subordinato occasionale, quali: (i) disoccupati percettori di NASpI, DIS-COLL, reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali, (ii) pensionati, (iii) giovani con meno di venticinque anni iscritti ad un ciclo scolastico compatibile per il tempo compatibile con gli impegni scolatici o per tutto l'anno in caso di studenti universitari, (iv) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché' soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Lato datoriale, invece, è preclusa l'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato a coloro che non rispettino i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Entrambe le parti, poi, sono onerate di precisi adempimenti per dare esecuzione al contratto, che può avere durata massima di 12 mesi, essendo il limite di 45 giorni riferito al numero massimo di presunte giornate di lavoro effettivo.
Quanto all'aspetto retributivo la Legge precisa che il compenso dovuto al lavoratore sia determinato proprio dalle disposizioni contenute nei citati CCNL; tale compenso non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite delle 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento di detto limite di durata, la Legge dispone la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
Sanzioni pecuniarie sono, infine, previste sia in caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto al centro per l'impiego sia nel caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare la prestazione in questione. Portata riformatrice della Legge di Bilancio 2023 e previsioni
In conclusione, la Legge di bilancio ha concesso agli utilizzatori di fare più ampio ricorso al lavoro occasionale, estendendo a 10.000 euro il limite massimo di compensi erogabili ai prestatori nel complesso utilizzati.
L'intervento più drastico, però, ha interessato il settore agricolo al quale, ad oggi, sembrerebbe essere preclusa ogni forma di lavoro occasionale dopo il 2024. La Legge di bilancio, infatti, oltre ad impedire tout court alle imprese agricole il ricorso al contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis, D.l. n. 50/2017, ha disposto una disciplina transitoria in vigore solo per il biennio 2023-2024.
È, tuttavia, ragionevole attendersi qualche altra novità in futuro, sia in considerazione di quelle stesse esigenze evidenziate nella Legge di bilancio riguardanti, in particolare, le attività stagionali sia la persistente (e forse non ancora pienamente soddisfatta) necessità di forme di lavoro più snelle pur garantiste dei diritti dei lavoratori. |