Ai fini dell'imposizione indiretta, in una recente Risoluzione (11 gennaio 2019, n. 2) è stato evidenziato che i passaggi di beni a seguito di atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti non sono soggetti ad IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del d.P.R. n. 633/1972. I relativi atti devono essere assoggettati, pertanto, all'imposta di registro, ma con aliquote differenti rispetto a quelle previste per i soggetti commerciali.
Infatti, la fusione tra enti non commerciali non potrebbe essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, come avviene, ad esempio, per le fusioni tra società, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/86, in quanto l'applicazione dell'art. 4 citato è limitata alle operazioni che avvengano tra società o enti “aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale od agricola”.
A sostegno di tale tesi, viene citata una sentenza della Corte di Cassazione (Cfr. n. 4763 del 27 febbraio 2009), che ha escluso l'applicabilità dell'imposta fissa ad un'operazione di fusione tra due associazioni di categoria, atteso che esse non possono essere ricondotte tra i soggetti cui si applica l'imposta fissa indicata dall'art. 4 comma 1 lett. b) già più volte citato.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la suddetta risoluzione 2/2019 che, nel caso di specie, poiché l'operazione di fusione per incorporazione coinvolge soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola, troverebbe applicazione l'articolo 9 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (di seguito anche TUR), che reca “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, da tassare in misura proporzionale con l'aliquota del 3%.
Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile, lo stesso Ufficio ritiene che occorra fare riferimento al valore, determinato alla data di efficacia giuridica della fusione (data di stipula dell'atto di fusione), dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della sola fondazione incorporata. Ciò in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 2504 bis del codice civile, in ipotesi di fusione per incorporazione, l'ente incorporante assume i diritti e gli obblighi facenti capo all'ente incorporato alla data di efficacia reale della fusione.
Pertanto, laddove, come nel caso di specie, tra i beni dell'ente incorporato vi siano immobili, occorrerà fare riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, al loro valore venale in comune commercio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del TUR.
Anche la risposta ad interpello 555/2022 in commento ritiene che non sia applicabile al caso di specie, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, essendo detta previsione, subordinata alla condizione che le operazioni di fusione avvengano tra società od enti "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola.
In merito alla condizione dell'esercizio delle attività, si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste (Cfr. sentenza del 25 luglio 2022, n. 23051).
Per quanto attiene alle imposte ipotecaria e catastale, l'Agenzia delle Entrate, ritiene applicabili, in via analogica, l'articolo 4 della Tariffa allegata al TUIC e l'art. 10, comma 2, dello stesso TUIC, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di Euro 200 "gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo".
Infatti, come riportato da una risoluzione (Cfr. n. 162/2008) e da una circolare (Cfr. n. 18/2013), le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di Euro 200, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa allegata al TUIC e dell'articolo 10, comma 2, dello stesso TUIC, in base ai quali sono soggetti a tale importo "gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo".
Qualora, però, l'operazione rientri tra quelle di riorganizzazione, sarebbe possibile applicare l'articolo 1, comma 737, della legge di stabilità per il 2014, il quale dispone che: “Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 euro ciascuna”.
Come evidenziato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate (la n. 2/E del 21 febbraio 2014, paragrafo 9.5), la disposizione in commento introduce un regime agevolativo, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento di beni a titolo gratuito di qualsiasi natura (beni immobili, titoli, ecc.), posti in essere nell'ambito di operazioni di riorganizzazioni di enti appartenenti per legge alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.
Tali atti sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 e, qualora rechino il trasferimento a titolo gratuito di beni immobili, scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200.
Il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali facenti capo ai medesimi enti in regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.