È sufficiente la maggioranza qualificata per l'approvazione delle tabelle millesimali
14 Febbraio 2023
La condomina, protagonista della vicenda in esame, ricorre in Cassazione deducendo di non aver prestato il consenso alla redazione delle nuove tabelle millesimali, in quanto, nel corso dell'assemblea condominiale, si era riservata di esprimere il proprio gradimento sulla nomina del tecnico incaricato a redigerle. Ella contestava le originarie tabelle allegate al regolamento condominiale, sostenendo che non avessero natura contrattuale in quanto il regolamento prevedeva criteri specifici per il riparto delle spese «sicchè esse non erano modificabili con la maggioranza sancita dall'art. 1136, comma 2, c.c.». La doglianza è infondata. La Corte di Cassazione ricorda a riguardo che «in tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 comma 2 c.c.» (Cass. n. 27159/2018; n. 6735/2020). È, infatti, «sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini» (Cass. n. 9839/2021). Nel caso di specie, non è stato espressamente dedotto che le nuove tabelle derogassero al regime convenzionale di ripartizione delle spese, essendosi la ricorrente limitata ad affermare in via generica che le nuove tabelle erano errate nelle misurazioni concrete e nei presupposti di calcolo. Per tutti questi motivi, il Collegio rigetta il ricorso in questione.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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