Giudizio di revoca dell'amministratore: il Condominio è sempre legittimato passivo?

Redazione scientifica
14 Febbraio 2023

Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore, non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione dell'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente.

Un Condominio opponeva il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento degli onorari dell'avvocato, patrocinante in alcune cause aventi ad oggetto la revoca dell'amministratore condominiale. Motivo dell'opposizione il fatto che l'unica prova scritta che aveva portato all'emissione dell'ingiunzione era una delibera condominiale in cui venivano computati i compensi di suddetto legale, delibera che tuttavia veniva annullata con sentenza passata in giudicato che riteneva non dovute tali spese legali in quanto il Condominio non era stato parte nei giudizi né era effettivamente legittimato a parteciparvi, posto che la domanda di revoca dell'amministratore era stata proposta da un singolo condomino nei confronti dell'amministratore in proprio.

Il Tribunale pertanto accoglieva l'opposizione e il gravame proposto dall'avvocato veniva rigettato dalla Corte d'appello, che condivideva la motivazione del giudice di prime cure sulla carenza di legittimazione del Condominio. La Corte territoriale rilevava altresì la mancanza di un'idonea prova di conferimento dell'incarico.

Con il proprio ricorso in Cassazione, il legale rivendica la legittimazione passiva del Condominio nei suddetti giudizi di revoca in cui aveva prestato la sua attività professionale.

Negativo il responso della Suprema Corte, che nel rigettare il ricorso dell'avvocato ha ricordato che «nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore (a titolo personale), non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione dell'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente» (Cass. civ. n. 4696/2020 e Cass civ. n. 23955/2013). Non è ammissibile poi l'intervento adesivo del Condominio in quanto il procedimento di revoca dell'amministratore «riveste carattere eccezionale ed urgente, ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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