Immissioni rumorose provenienti dal bagno del vicino: cosa si può fare?

Redazione scientifica
15 Febbraio 2023

Tizio esegue dei lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento; all'esito di tali lavori il bagno viene ubicato in quella che era originariamente una camera da letto. Caio, condomino del piano sottostante, si trova ora il bagno di Tizio in corrispondenza della sua camera da letto, con conseguente rumore di scroscio d'acqua che si avverte ogni volta in cui Tizio utilizza i servizi sanitari. Può Caio agire contro Tizio ai sensi dell'art. 889 c.c. per violazione delle distanze?

In argomento, in merito all'art. 899 c.c., si osserva che la disposizione concerne esclusivamente le cisterne interrate, o comunque ogni manufatto in muratura, anche non interrato, adibito per la raccolta delle acque.

La disposizione è posta a tutela dell'igiene e della sicurezza, nel senso che si prende come dato presunto che le opere, se posizionate ad una distanza minore di quella di cui all'articolo in esame, possano divenire pericolose per il vicino. Detto ciò, in materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 c.c., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali (Cass. civ., sez. II, 25 luglio 2006, n. 16958). Nonostante la citata premessa, in argomento (questione sottoposta dall'utente), secondo i giudici di legittimità, l'art. 889 del c.c. è applicabile anche ai condomini ad eccezione di quegli impianti che “sono da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene” (Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2020, n. 26680; Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2009, n. 13313. In sintesi, per i giudici, la creazione o la modifica di un secondo bagno nelle moderne abitazioni condominiali, trattandosi di un'esigenza tanto diffusa da rivestire il carattere dell'essenzialità, giustifica la mancata applicazione dell'art. 889 c.c.). Tuttavia, pur in assenza dell'applicazione della norma 899 c.c., resta inteso che è comunque possibile valutare il problema alla luce della normativa sui rumori. Difatti, in tema, i giudici amministrativi hanno precisato che l'art. 2, comma 1, lett. b) della l. n. 447/1995 definisce "ambiente abitativo" "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane ...", sicché anche il locale bagno rientra a pieno titolo fra quelli ove deve essere rispettato il limite del rumore e dove quindi è possibile effettuare i rilievi fonometrici. (T.A.R. Lombardia-Brescia 15 novembre 2012, n. 1794). In ogni caso, però, trattasi di questione da valutare “caso per caso”, in quanto, anche dal punto civilistico ex art. 844 c.c., occorre tenere in considerazione che in tema di immissioni rumorose, la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore, perciò il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile (Cass. II, 11 febbraio 2011, n. 3440: nella specie, è stata esclusa l'intollerabilità dei rumori prodotti da un motorino per l'areazione di un bagno, atteso che dai rilevamenti effettuati i rumori erano percepibili solo nelle ore serali o notturne; il motorino era situato in immobile addirittura non confinante con quello della parte che lamentava il danno e funzionava solo quando veniva usato il bagno).

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