Presupposti del rinvio sono che la questione che ne è oggetto sia:
- esclusivamente di diritto;
- non sia stata ancora affrontata dalla Cassazione;
- presenti gravi difficoltà interpretative;
- sia suscettibile di ricorrere in numerose controversie.
Non rileva che la questione sia di facile esecuzione, essendo sufficiente che trattasi di questione seriale e nuova.
È, altresì, necessario che la questione sia stata preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Il rinvio viene operato con ordinanza che sospende il giudizio di merito. Trattasi di una sospensione anomala perché il giudizio non va riassunto, ma sarà il giudice di merito ad attivarsi fissando l'udienza di prosecuzione, una volta ricevuti gli atti dalla Cassazione. È prevista la requisitoria scritta del P.G.
Il provvedimento della Cassazione avrà efficacia vincolante nel giudizio in cui è stato pronunciato e anche se il procedimento si estingue sarà vincolante nel nuovo giudizio in cui sarà proposta la stessa domanda tra le parti, similmente a quanto avviene nel giudizio di rinvio.
Tuttavia, il quadro fattuale deve rimanere uguale, altrimenti l'efficacia del vincolo risulterà attenuata o annullata. La vincolatività vale solo per il giudizio sospeso e le relative parti, ma non vale per altri giudizi o per parti differenti.
Tuttavia se la soluzione prospettata dalla Corte non appare soddisfacente si incrina il sistema nomofilattico, anche se poi la questione potrà pur sempre essere sottoposta ad ulteriore vaglio da parte delle Sezioni Unite, con ordinanza di rimessione da parte delle sezioni semplici.
Per le questioni complesse o delicate è comunque opportuno che il Primo Presidente le assegni direttamente alle Sezioni Unite.
Non vi sono limiti con riferimento alla fase del giudizio di merito, entro cui la questione può essere sollevata dal giudice e, quindi, il rinvio pregiudiziale può essere sollevato dal giudice di merito in qualunque fase processuale, purché la questione sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Il secondo comma dell'art. 363 bis cit. descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito n. 2, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili.
La questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative è quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili.
Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell'attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il terzo comma, poi, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alle sezioni semplici (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari), mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto.
Questione incerta è se il Primo presidente possa dichiararne l'inammissibilità anche in base ad elementi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal primo comma dell'art. 363 c.p.c., quali, ad esempio, la mancanza del preventivo contraddittorio o la manifesta infondatezza della questione.
La norma non lo prevede, ma trattasi pur sempre di vaglio di ammissibilità che, in fase anticipatoria, il Primo Presidente potrebbe sempre esercitare, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata (giusto processo e ragionevole durata dello stesso, (art. 111 Cost.) anche se, in senso contrario deporrebbe la lettera della norma che specifica che il P.P. «dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» che richiama sole 4 ipotesi tassative.
Ma, ad esempio, se l'ordinanza di rimessione alla Corte se non è motivata adeguatamente e/o non vengono prospettate le possibili interpretazioni della normativa, il Presidente ben potrebbe fare una valutazione preventiva di ammissibilità, così come è possibile, in termini generali, per ogni ricorso proposto, anche alla luce dei poteri anticipatori attribuiti proprio dalla Riforma al giudice di legittimità.
La procedura prevista dalla legge conferma che il rinvio pregiudiziale non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.
Qualora si tratti di questioni rilevanti appare opportuno che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c..
Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione.
La norma non specifica se il relativo giudizio in Cassazione debba essere definito con ordinanza o sentenza; in base ai principi vigenti sarà pronunciata ordinanza se il relativo procedimento sarà trattato in camera di consiglio, oppure sentenza se in pubblica udienza o davanti alle Sezioni Unite.