Rinvio pregiudiziale in Cassazione

Domenico Chindemi
15 Febbraio 2023

La recente riforma del processo civile ha introdotto l'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione da parte del giudice di merito (art. 363 bis c.p.c.) per la risoluzione di una questione di diritto sulla quale abbia già sentito in contraddittorio le parti.
Ratio dell'istituto e condizioni di applicabilità

La normativa trova applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai giudizi di merito pendenti a tale data (comma 7)*.

Trattasi di giurisprudenza consultiva che viene demandata dal giudice di merito al giudice di legittimità con un rinvio interpretativo in funzione nomofilattica.

Nella prima fase della riforma del processo civile e tributario è prevedibile che l'istituto sarà utilizzato dai giudici di merito per risolvere le diverse questioni interpretative suscitate da tale riforma con una anticipazione della nomofilachia che la Cassazione eserciterebbe comunque, anche se in tempi notevolmente dilatati, con il ricorso ordinario avverso le sentenze di appello.

*In evidenza
Per un inquadramento del rinvio pregiudiziale: SCARSELLI G., Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito, in Giustizia insieme, 2021; CAPPONI B., È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?, in Giustizia insieme, 2021; SCODITTI E., Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione, in Questione Giustizia, 3/2021, p. 105; GIABARDO C.V., In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile, in Giustizia insieme, 2021.

Presupposti del rinvio

Presupposti del rinvio sono che la questione che ne è oggetto sia:

  1. esclusivamente di diritto;
  2. non sia stata ancora affrontata dalla Cassazione;
  3. presenti gravi difficoltà interpretative;
  4. sia suscettibile di ricorrere in numerose controversie.

Non rileva che la questione sia di facile esecuzione, essendo sufficiente che trattasi di questione seriale e nuova.

È, altresì, necessario che la questione sia stata preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Il rinvio viene operato con ordinanza che sospende il giudizio di merito. Trattasi di una sospensione anomala perché il giudizio non va riassunto, ma sarà il giudice di merito ad attivarsi fissando l'udienza di prosecuzione, una volta ricevuti gli atti dalla Cassazione. È prevista la requisitoria scritta del P.G.

Il provvedimento della Cassazione avrà efficacia vincolante nel giudizio in cui è stato pronunciato e anche se il procedimento si estingue sarà vincolante nel nuovo giudizio in cui sarà proposta la stessa domanda tra le parti, similmente a quanto avviene nel giudizio di rinvio.

Tuttavia, il quadro fattuale deve rimanere uguale, altrimenti l'efficacia del vincolo risulterà attenuata o annullata. La vincolatività vale solo per il giudizio sospeso e le relative parti, ma non vale per altri giudizi o per parti differenti.

Tuttavia se la soluzione prospettata dalla Corte non appare soddisfacente si incrina il sistema nomofilattico, anche se poi la questione potrà pur sempre essere sottoposta ad ulteriore vaglio da parte delle Sezioni Unite, con ordinanza di rimessione da parte delle sezioni semplici.

Per le questioni complesse o delicate è comunque opportuno che il Primo Presidente le assegni direttamente alle Sezioni Unite.

Non vi sono limiti con riferimento alla fase del giudizio di merito, entro cui la questione può essere sollevata dal giudice e, quindi, il rinvio pregiudiziale può essere sollevato dal giudice di merito in qualunque fase processuale, purché la questione sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti.

Il secondo comma dell'art. 363 bis cit. descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito n. 2, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

La questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative è quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili.

Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell'attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il terzo comma, poi, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alle sezioni semplici (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari), mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto.

Questione incerta è se il Primo presidente possa dichiararne l'inammissibilità anche in base ad elementi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal primo comma dell'art. 363 c.p.c., quali, ad esempio, la mancanza del preventivo contraddittorio o la manifesta infondatezza della questione.

La norma non lo prevede, ma trattasi pur sempre di vaglio di ammissibilità che, in fase anticipatoria, il Primo Presidente potrebbe sempre esercitare, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata (giusto processo e ragionevole durata dello stesso, (art. 111 Cost.) anche se, in senso contrario deporrebbe la lettera della norma che specifica che il P.P. «dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» che richiama sole 4 ipotesi tassative.

Ma, ad esempio, se l'ordinanza di rimessione alla Corte se non è motivata adeguatamente e/o non vengono prospettate le possibili interpretazioni della normativa, il Presidente ben potrebbe fare una valutazione preventiva di ammissibilità, così come è possibile, in termini generali, per ogni ricorso proposto, anche alla luce dei poteri anticipatori attribuiti proprio dalla Riforma al giudice di legittimità.

La procedura prevista dalla legge conferma che il rinvio pregiudiziale non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.

Qualora si tratti di questioni rilevanti appare opportuno che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c..

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione.

La norma non specifica se il relativo giudizio in Cassazione debba essere definito con ordinanza o sentenza; in base ai principi vigenti sarà pronunciata ordinanza se il relativo procedimento sarà trattato in camera di consiglio, oppure sentenza se in pubblica udienza o davanti alle Sezioni Unite.

Ambito di applicazione

È dubbio se il rinvio pregiudiziale possa essere sollevato solo nell'ambito di procedimenti volti a definire la questione con una decisione idonea ad acquisire l'autorità di giudicato, ovvero se possa essere sollevato anche nell'ambito di procedimenti la cui decisione non ha l'attitudine al giudicato, come quelli di volontaria giurisdizione o quelli cautelari.

Si propende per una soluzione generalizzata, ove il giudice remittente sia un giudice “di merito”.

La norma non esplicita quali giudici di merito siano legittimati a proporre il rinvio pregiudiziale, cioè se solo quelli ordinari o anche i giudici speciali (amministrativi, contabili o tributari).

Anche la formulazione della legge delega, poi ripresa dal decreto delegato, è ampia e non pone limitazioni e, quindi, si ritiene che possa rientrare nel termine “giudice di merito” anche il giudice tributario, sia perché l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (codice del processo tributario) stabilisce che i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per tutto quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile, sia perché le sue pronunce sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge.

Peraltro, nel progetto di riforma del giudizio tributario era stato introdotto un istituto analogo al rinvio pregiudiziale, poi però eliminato proprio alla luce del rinvio generale previsto dal citato art. 1, comma 2.

È dubbio invece, che il rinvio pregiudiziale possa essere disposto dal giudice amministrativo considerato che le pronunce del giudice amministrativo possono essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione solo per questioni di giurisdizione.

Nel giudizio tributario meglio pronunciarla da parte del giudice o richiederla da parte dei difensori all'udienza di trattazione (se in camera di consiglio) o discussione della causa (se in pubblica udienza) con memoria depositata dieci giorni prima dell'udienza; se richiesta in ricorso o controricorso potrebbe essere intempestiva rispetto alla fattispecie concreta (es: prima della produzione di documenti o della eventuale istruttoria della causa (testimonianza scritta o produzione di documenti).

Qualora, poi, il giudizio in cui è stato richiesto il rinvio pregiudiziale si estingua, l'ultimo comma dell'articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, ove venga riproposta la medesima domanda.

Ulteriore questione è se l'ordinanza di rinvio possa essere pronunciata solo dal giudice di primo grado o anche dal giudice d'appello.

La norma specifica che la competenza spetta al «giudice di merito» e, quindi, si ritiene che possa essere emanata anche dal giudice di appello. È pur vero che in appello se il processo si estingue passa in giudicato la sentenza di 1°grado e quindi non si può proporre altra domanda ma trattasi di una eventualità non frequente che potrebbe rappresentare una eccezione alla riproponibilità della domanda, ma non giustifica la radicale limitazione dell'ordinanza solo al giudice di primo grado.

Pertanto, non appare dirimente, al fine di escludere la legittimazione del giudice di appello, la previsione che se il giudizio si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione.

Non sussistono neanche limiti alla proponibilità di tale ordinanza anche nel giudizio di rinvio, similmente per la possibilità per il giudice di rinvio di sollevare questioni di costituzionalità o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Ulteriore questione concerne, qualora la parte stia in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace, la possibilità, in caso di rinvio pregiudiziale, di essere assistita da un difensore patrocinante in Cassazione.

La soluzione potrebbe essere positiva in quanto già è possibile, in casi particolari, che la parte stia in giudizio personalmente davanti alla S.C. (es: nel regolamento di competenza). L'art. 363 bis comma 4 c.p.c. prevede, inoltre, la facoltà, per le «parti costituite» (quindi anche personalmente), di depositare memorie.

Altro dubbio concerne l'ipotesi in cui la cassazione sia già stata investita del ricorso sulla questione nuova e controversa nelle forme ordinarie ma non abbia ancora deciso.

Si propende per la soluzione favorevole alla ammissibilità dell'ordinanza con l'accortezza di disporre la trattazione congiunta, sia davanti alle sezioni semplici che alle Sezioni Unite per evitare pronunce contrastanti. Può essere utile per il difensore della parte la partecipazione alla discussione nel giudizio di rinvio in quanto avrà la possibilità di esporre direttamente le proprie ragioni, unitamente al difensore dell'altro ricorso pendente, dando così la possibilità di interloquire anche ad altri avvocati che patrocinano la medesima questione.

Si ritiene possibile anche un rinvio al quadrato, potendo, anche nel giudizio di Cassazione sul rinvio pregiudiziale essere sollevata la questione di costituzionalità o disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

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