Riscossione dei contributi condominiali nei confronti del trustee

17 Febbraio 2023

L'amministratore deve riscuotere le spese condominiali direttamente nei confronti del trustee. Difatti, qualora un'unità immobiliare compresa in un Condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, il trustee diventa titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese.

La vicenda. La Corte territoriale aveva respinto l'appello proposto da una società avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio. In particolare, parte opponente aveva dedotto in via principale che gli immobili - cui si riferivano le spese condominiali intimate- erano stati conferiti in un trust liquidatorio (Trust X) del quale la medesima società aveva solo mera qualità di trustee. Quindi, l'opponente aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di riscossione dei contributi azionata dal Condominio in assenza di spendita di detta qualità. A questo proposito, i giudici della Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, avevano sostenuto che il trustee è tenuto in proprio, quale proprietario dell'immobile sito nel Condominio, alle obbligazioni nascenti dalla titolarità dei beni conferiti nel trust. Avverso il provvedimento in esame, l'opponente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nella pretesa azione del Condominio per il debito.

Legittimazione passiva del trustee. In argomento, giova ricordare che l'amministratore del Condominio ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un'azione diretta anche nei confronti dei titolari di diritti personali di godimento della singola unità immobiliare, tant'è che si afferma risolutivamente che "di fronte al condominio esistono solo i condomini". Quindi, per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede. Premesso ciò, nel caso di specie, l'unità immobiliare compresa nel Condominio, alla quale si riferivano i contributi oggetto del decreto ingiuntivo, era stata conferita in un "trust" traslativo, denominato “Trust X”, sicché (secondo i giudici), la “trustee” società opponente era divenuta titolare della proprietà della stessa ed era tenuta, in quanto tale, a sostenerne le spese. Difatti, in tal caso, non assumevano rilevanza i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo.

Trustee titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato. Pur conferendo l'operazione al “trustee” una proprietà limitata nell'esercizio alla realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, i tre centri di imputazione della vicenda sono il disponente, il "trustee" e il beneficiario, mentre il "trust" non rileva quale soggetto giuridico dotato di una distinta individualità. Dunque, il "trustee" (società beta), secondo l'orientamento giurisprudenziale, è il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando non quale rappresentante del “trust” o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto. Questa interpretazione trae fondamento dall'art. 2 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364. Quindi, osserva la Cassazione, del tutto diversa dal trust, e dunque estranea alla fattispecie per cui è causa, è la disciplina (richiamata dalla parte ricorrente) posta dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, la quale riguarda (invece) la mera amministrazione di beni per conto di terzi, conferita a società fiduciarie mediante mandato, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti.

Trustee responsabile dei contributi condominiali. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: «allorché una unità immobiliare compresa in un Condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal “trustee”, che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo “trustee” venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del “trust”».

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è stato rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it