Le norme sulle distanze tra edifici si applicano anche ai cortili

Redazione scientifica
20 Febbraio 2023

Pronunciandosi sul ricorso di un proprietario che aveva visto respinta la propria domanda di arretramento del fabbricato dei convenuti dal suo, la Cassazione ha ribadito che le norme sulle distanze si applicano anche ai cortili, quindi indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio.

«Le norme sulle distanze tra le costruzioni contenute nel codice civile nonché quelle, più restrittive, che integrano le prime devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio esistente tra edifici e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili, le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti, prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico o a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze».

Lo ha affermato la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso del proprietario di un fabbricato che agiva in giudizio per ottenere dai proprietari di un fondo confinante, l'arretramento del loro fabbricato, costruito a distanza inferiore di quella legale. La domanda veniva respinta dalla Corte d'appello, in riforma della statuizione del giudice di prime cure, che a seguito di una nuova ctu riteneva che lo spazio tra i due fabbricati presentasse le caratteristiche di cortile e non di intercapedine come invece stabilito dalla consulenza svoltasi in primo grado. Col proprio ricorso il proprietario contestava quindi la qualificazione in termini di cortile dello spazio esistente tra i due edifici, ritenendo che tale qualificazione potesse essere riconosciuta unicamente allo spazio interno di un edificio, caso diverso rispetto a quello in esame. Deduceva quindi che dovesse applicarsi la disciplina in materia di distanze tra edifici, ivi comprese quelle del Regolamento edilizio comunale che impone una minima distanza di 10 metri.

La Corte richiama quindi il suddetto principio, più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre, Cass. civ. n. 29644/2020 e Cass. civ. n. 25890/2019) e rileva che la decisione della Corte territoriale sia del tutto divergente da questo nel momento in cui ha ritenuto che le previsioni del Regolamento edilizio comunale in materia di cortili fossero idonee ad integrare una deroga alle previsioni codicistiche – nonché alle previsioni integrative di queste ultime – in tema di distanze tra fabbricati. Il ricorso viene accolto.

Fonte: dirittoegiustizia.it