Valutazione della componente “sofferenza menomazione correlata”: commento allo Statement SIMLA
21 Febbraio 2023
Secondo Statement SIMLA
Risulta di recente pubblicazione sul Sito della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) un documento, denominato “Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a Persona – fase seconda“, che ha portato alla condivisione da parte del Gruppo di Studio Societario dei parametri utilizzabili in sede Tecnica per la rappresentazione “qualitativa” delle variabili di sofferenza “soggettiva” causate dalla disabilità biologica sia temporanea che permanente. Il percorso scientifico medico legale
Il percorso di studio è stato particolarmente impegnativo e al riguardo va necessariamente ricordato il complesso lavoro sulla materia sviluppatosi fin dagli anni 90' grazie ai primi apporti tecnici forniti dai Colleghi Milanesi (Enzo Ronchi, Umberto Genovese e Luigi Mastroroberto) che si impegnarono nel trasferire nel contesto valutativo (e quindi liquidativo) Nazionale i presupposti interpretativi medico legali della souffrance utilizzata in Francia ed imperniata sostanzialmente sulla componente dolore ovvero sul sentire danneggiato in relazione al vissuto della propria condizione lesiva, prevalentemente per quanto riguarda il periodo di malattia nella prassi valutativa transalpina.
L'avvento del concetto di danno non patrimoniale, quale presupposto unitario del danno alla persona, ha riaperto la discussione tecnica medico legale sull'effettivo ed esaustivo presupposto del concetto medico legale di danno biologico nell'inquadrare il danno ingiusto, soprattutto in relazione alla effettiva e concreta valenza probatoria dei parametri della Inabilità ed Invalidità biologica in termini di condizione causale idonea a determinare una corrispondente ed automatica ricaduta negativa non solo nelle sue ripercussioni sul “fare personale“ ma anche sul “sentire “del danneggiato. In tale senso , a partire dal 2009, assieme al Collega Francesco Pravato, e sulla scia di una preesistente prassi istruttoria derivante dal Quesito del Giudice in uso presso alcune Sedi di Tribunale del Veneto, abbiamo ritenuto necessario elaborare una metodologia valutativa che potesse meglio inquadrare tale aspetto del danno alla persona, connesso al vissuto di un determinato evento lesivo e soprattutto correlabili alla convivenza del danneggiato con una accertata e determinata condizione menomativa. Il metodo condiviso
Il metodo elaborato definitivamente dallo Scrivente e dal Collega Francesco Pravato nel 2010 (quest'ultimo ideatore del criterio di calcolo basato sul presupposto di “parametro prevalente” ai fini della determinazione del risultato complessivo), si impernia sostanzialmente su consolidati e precisi “principi” di riferimento che ora sono stati concettualmente assunti anche in SIMLA, come emerge dal testo del citato Statement, magistralmente approfondito e coordinato dal Collega Prof Riccardo Zoia. Al riguardo è utile segnalare che le stesse Tabelle di liquidazione del Tribunale di Venezia (elaborate dal Presidente Dr. Roberto Simone) hanno trovato fondamento applicativo proprio nella distinzione liquidativa tra componente quantitativa disfunzionale (IP) e componente qualitativa soggettiva, di volta in volta connessa (ma non con rapporto di proporzionalità diretta) alla accertata disabilità biologica. L'identificazione del principio tecnico
Nel 2015, per meglio consentire una specifica attinenza del parametro qualitativo alla sola disfunzionalità ed evitare sovrapposizioni interpretative con ipotesi di danno da sofferenza morale ontologicamente differenti, ho personalmente elaborato e quindi proposto il termine specifico di “sofferenza lesione- menomazione correlata”: principio ufficializzato dalla Società Medico Legale del Triveneto in occasione del Congresso Internazionale dello IALM tenutosi a Venezia del giugno 2016 e ora acquisito ufficialmente in SIMLA. Verso una sintesi conclusiva
Il recente Statement SIMLA – nella parte finale - presenta un primo inquadramento dei parametri, però apparentemente pensato specificatamente ad uso integrativo delle sole Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano.
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