Valutazione della componente “sofferenza menomazione correlata”: commento allo Statement SIMLA

21 Febbraio 2023

La pubblicazione, da parte di SIMLA, del documento “Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a Persona – fase seconda“, rappresenta un passo avanti della medicina legale assicurativo-forense verso la definitiva condivisione tecnica sulla valutazione della componente sofferenza correlata alle accertate disfunzionalità biologiche conseguenti a lesione dell'integrità psico-fisica.
Secondo Statement SIMLA

Risulta di recente pubblicazione sul Sito della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) un documento, denominato “Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a Persona – fase seconda“, che ha portato alla condivisione da parte del Gruppo di Studio Societario dei parametri utilizzabili in sede Tecnica per la rappresentazione “qualitativa” delle variabili di sofferenza “soggettiva” causate dalla disabilità biologica sia temporanea che permanente.

Il percorso scientifico medico legale

Il percorso di studio è stato particolarmente impegnativo e al riguardo va necessariamente ricordato il complesso lavoro sulla materia sviluppatosi fin dagli anni 90' grazie ai primi apporti tecnici forniti dai Colleghi Milanesi (Enzo Ronchi, Umberto Genovese e Luigi Mastroroberto) che si impegnarono nel trasferire nel contesto valutativo (e quindi liquidativo) Nazionale i presupposti interpretativi medico legali della souffrance utilizzata in Francia ed imperniata sostanzialmente sulla componente dolore ovvero sul sentire danneggiato in relazione al vissuto della propria condizione lesiva, prevalentemente per quanto riguarda il periodo di malattia nella prassi valutativa transalpina.

L'avvento del concetto di danno non patrimoniale, quale presupposto unitario del danno alla persona, ha riaperto la discussione tecnica medico legale sull'effettivo ed esaustivo presupposto del concetto medico legale di danno biologico nell'inquadrare il danno ingiusto, soprattutto in relazione alla effettiva e concreta valenza probatoria dei parametri della Inabilità ed Invalidità biologica in termini di condizione causale idonea a determinare una corrispondente ed automatica ricaduta negativa non solo nelle sue ripercussioni sul “fare personale“ ma anche sul “sentire “del danneggiato.

In tale senso , a partire dal 2009, assieme al Collega Francesco Pravato, e sulla scia di una preesistente prassi istruttoria derivante dal Quesito del Giudice in uso presso alcune Sedi di Tribunale del Veneto, abbiamo ritenuto necessario elaborare una metodologia valutativa che potesse meglio inquadrare tale aspetto del danno alla persona, connesso al vissuto di un determinato evento lesivo e soprattutto correlabili alla convivenza del danneggiato con una accertata e determinata condizione menomativa.
Ciò anche al fine di riequilibrare quell'automatismo liquidativo, introdotto nelle Tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, ove la componente risarcitoria relativa alla sofferenza veniva definita in via automatica, senza alcun criterio discriminante e valutazione qualitativa, venendo parametrata sui soli aspetti quantitativi della invalidità permanente biologica.
In sostanza veniva sostenuto e conseguentemente applicato in sede risarcitoria il concetto che più elevata è la percentuale di danno biologico più elevato è il risarcimento per sofferenza, senza una ponderazione qualitativa del secondo aspetto.
Senza considerare che invece la sofferenza può essere assai differente tra danneggiato e danneggiato pur a fronte di analoghe percentuali di invalidità permanente biologico.

Il metodo condiviso

Il metodo elaborato definitivamente dallo Scrivente e dal Collega Francesco Pravato nel 2010 (quest'ultimo ideatore del criterio di calcolo basato sul presupposto di “parametro prevalente” ai fini della determinazione del risultato complessivo), si impernia sostanzialmente su consolidati e precisi “principi” di riferimento che ora sono stati concettualmente assunti anche in SIMLA, come emerge dal testo del citato Statement, magistralmente approfondito e coordinato dal Collega Prof Riccardo Zoia.
Dal 2010, comunque, il metodo era già stato condiviso dall'intero entourage specialistico medico legale libero professionale della Società Medico Legale Triveneta, applicato e definitivamente utilizzato anche in Sede Istruttoria di Processo Civile, anche a seguito dell'oggettivo interesse manifestato da parte degli Operatori del Settore, compresi i Giudici.

Al riguardo è utile segnalare che le stesse Tabelle di liquidazione del Tribunale di Venezia (elaborate dal Presidente Dr. Roberto Simone) hanno trovato fondamento applicativo proprio nella distinzione liquidativa tra componente quantitativa disfunzionale (IP) e componente qualitativa soggettiva, di volta in volta connessa (ma non con rapporto di proporzionalità diretta) alla accertata disabilità biologica.
La metodologia ha quindi trovato larga applicazione e ha consentito la raccolta di una prima casistica ed una successiva sull'applicazione di tale metodologia in corso di CTU in Veneto (protrattasi dal 2010 al 2020 con la raccolta di circa 8000 casi ) che ha sostanzialmente confermato il presupposto di significativa “variabilità” della componente sofferenza rispetto ai parametri quantitativi di IT e IP: elemento questo conseguentemente di rilievo ai fini di una più adeguata perequazione liquidativa del danno non patrimoniale dovuto a lesione psico-fisica.

L'identificazione del principio tecnico

Nel 2015, per meglio consentire una specifica attinenza del parametro qualitativo alla sola disfunzionalità ed evitare sovrapposizioni interpretative con ipotesi di danno da sofferenza morale ontologicamente differenti, ho personalmente elaborato e quindi proposto il termine specifico di “sofferenza lesione- menomazione correlata”: principio ufficializzato dalla Società Medico Legale del Triveneto in occasione del Congresso Internazionale dello IALM tenutosi a Venezia del giugno 2016 e ora acquisito ufficialmente in SIMLA.

Verso una sintesi conclusiva

Il recente Statement SIMLA – nella parte finale - presenta un primo inquadramento dei parametri, però apparentemente pensato specificatamente ad uso integrativo delle sole Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano.
Considerando, tuttavia, in futuro, anche la non infondata ipotesi di possibili modifiche nazionali delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, sarebbe forse più opportuna una semplificazione nella distribuzione e calcolo dei livelli di sofferenza correlata, come peraltro attuato negli ultimi 10 anni nel nostro contesto operativo professionale. Questo anche alla luce dei risultati emersi dalla citata casistica applicativa che porterebbero ad evidenziare significative asimmetrie tra invalidità permanente biologica e sofferenza correlata soprattutto in certe fasce di riferimento (orientativamente comprese tra il 5% ed il 50% di danno biologico) ove la componente della sofferenza presenta spesso i maggiori disallineamenti rispetto al solo dato quantitativo, cioè il grado di Invalidità permanente accertato secondo barème (si veda l'articolo “Casistica applicativa” su questa rivista).

In tal senso l'attuale distribuzione e rappresentazione “grafica” delle Tabelle indicate dalla SIMLA (e la conseguente gestione del calcolo), seppur adeguatamente strutturate, acquisiscono allo stato una valenza prevalentemente di carattere didattico: sicuramente utili ai fini formativi, ma forse suscettibile di definitivi assestamenti ove utilizzabili per qualsiasi ipotesi di successiva traduzione “tabellare” economica della complessiva posta risarcitoria di danno non patrimoniale.
Restano da definire ed approfondire alcuni aspetti valutativi relativi alla stima della sofferenza correlata in tema di “danno differenziale “, nonché alcuni aspetti relativi a quelle condizioni menomative che non hanno substrato disfunzionale (ad esempio il danno estetico) e quelli relativi al danno sul minore: fattispecie - quest'ultime - per le quali potrebbe talora risultare utile l'ausilio di psicologo e/o psichiatra forense, sia per l'acquisizione di necessari profili personologici del danneggiato sia per le particolari difficoltà che spesso emergono nell'ascolto e valutazione delle ricadute negative della menomazione nel minore.

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