Impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria: competenza del giudice ordinario

La Redazione
27 Febbraio 2023

L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. e va proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario.

L'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, deve essere interpretato nel senso che tale inammissibilità comporta solo il divieto di proporre tali opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere l'invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della prodromica cartella di pagamento, se contestualmente anch'essa impugnata.

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