Inesistenza di delibere assunte da associazione non riconosciuta

La Redazione
03 Marzo 2023

Il Tribunale di Pavia compie una ricognizione del regime di invalidità delle delibere, con riferimento alle società e alle realtà associative anche non riconosciute, confermando che oltre ai vizi espressamente riconosciuti dal codice civile (nullità e annullabilità) può sussistere anche l'inesistenza giuridica di una delibera.

Anche nelle associazioni non riconosciute può essere ravvisato il vizio dell'inesistenza giuridica delle deliberazioni.

Nell'ipotesi estrema di “assemblea” caratterizzata dalla partecipazione esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci, la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società, così da essere estraneo alla categoria di cui agli artt. 2377 ss. c.c.: può configurarsi, in tali casi, il vizio dell'inesistenza della delibera.

L'inesistenza non può essere intesa solo sotto il profilo materiale (e cioè considerare "esistente" una delibera solo perché un documento ne assuma esteriormente una "parvenza formale"), ma anche quando, nella sua materialità, l'atto finisce per discostarsi in modo così marcato dal modello legale di riferimento da non permettere nemmeno di accostarlo alla categoria della "delibera assembleare" (inesistenza giuridica).

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