Azione revocatoria e prova dell'atto di cessione del credito

Redazione scientifica
07 Marzo 2023

L'azione revocatoria avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi compresa la comunicazione dell'avvenuta cessione.

La vicenda processuale da cui origina la pronuncia della Corte riguardava un'azione revocatoria proposta dall'attrice per conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione con il quale il proprio debitore cedeva alla propria moglie crediti verso terzi.

Il tribunale rigettava la domanda per difetto di prova dell'avvenuta cessione, stante la mancanza in atti della comunicazione dell'avvenuta cessione. La Corte d'appello rigettava il gravame proposto dall'attrice soccombente, attribuendo rilievo alla mancata produzione dell'atto di cessione.

L'attrice ricorreva in cassazione censurando la sentenza d'appello per aver ritenuto indispensabile la produzione in giudizio dell'atto di cessione quale presupposto dell'azione revocatoria, reputando, inoltre, non idonea a provare l'avvenuta cessione neppure la mancata contestazione della stessa.

La Corte ha ritenuto fondata la censura della ricorrente, atteso che oggetto dell'azione ex art. 2901 c.c. è solo «la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale», pertanto «se detto atto risulta provato in altro modo non vi è necessità della produzione del documento che lo contiene» (così, in motivazione, Cass. n. 5972/2005).

La Corte territoriale, dunque, non avrebbe dovuto negare rilievo, quale prova dell'avvenuta cessione, alla comunicazione inviata dal cedente — per interposta persona, ovvero tramite il loro legale — ai debitori ceduti, attribuendo rilevo, inoltre, nella medesima prospettiva, anche al comportamento di non contestazione della circostanza ad opera del convenuto.

In definitiva, «l'azione ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione, da parte del convenuto nel giudizio revocatorío».

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