I limiti al volantinaggio elettronico a contenuto sindacale sul luogo di lavoro

Gianluca Lavizzari
08 Marzo 2023

In assenza di un canale dedicato, è legittimo l'uso della casella di posta elettronica aziendale, durante l'orario di lavoro, per la trasmissione di comunicazioni di natura sindacale, a patto che tale attività di proselitismo non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività aziendale.
Massima

L'attività di cd. volantinaggio elettronico di comunicazioni sindacali sui luoghi di lavoro, trattandosi di opera di proselitismo, è consentita nei limiti posti dall'art. 26 St. Lav. Pertanto, è da ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che sanziona disciplinarmente un rappresentante sindacale che, durante l'orario di lavoro, invia comunicati sindacali all'indirizzo di posta elettronica aziendale di altri dipendenti, senza arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività lavorative.

Il caso

Un rappresentante sindacale viene sanzionato disciplinarmente per aver inviato comunicazioni a contenuto sindacale, durante l'orario di lavoro, agli indirizzi aziendali di posta elettronica dei duecento colleghi.

Sia in primo che in secondo grado, la condotta datoriale viene dichiarata antisindacale ai sensi dell'art. 28 Stat. lav. In particolare la Corte d'Appello, ricondotta l'attività contestata al RSU a quella di proselitismo regolata dall'art. 26 Stat. lav., ritiene che la pretesa della società di vietare in maniera assoluta, e a prescindere dalle modalità concrete con cui avviene la comunicazione, l'uso della posta elettronica aziendale per svolgere volantinaggio, sia del tutto in contrasto con la citata disposizione di legge. Poiché nel caso in decisione i dipendenti si alternano su turni di 24 ore, in assenza dunque di un momento di pausa comune, la Corte d'Appello osserva ancora come non vi sia alternativa all'invio delle comunicazioni durante l'orario di lavoro.

La società propone ricorso per cassazione proponendo quattro motivi:

i) violazione degli artt. 25 e 28 Stat. lav. per non aver la Corte considerato che gli spazi in cui può essere esercitata attività di informazione e proselitismo sindacale devono essere individuati dal datore di lavoro;

ii) violazione degli artt. 26 e 28 Stat. lav. in quanto:

- la Corte ha assimilato l'account di posta aziendale ad uno spazio aperto utilizzabile anche per attività sindacale mentre, secondo la tesi datoriale, la rete aziendale di posta elettronica è un mero strumento lavorativo da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni fra azienda e dipendenti;

- l'impiego della rete aziendale per fini extralavorativi è comunque illecito a prescindere dal danno concretamente arrecato;

iii) violazione art. 2697 c.c.

iv) omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione al contestato utilizzo della posta elettronica per comunicazioni da parte della società.

Nessuna attività difensiva da parte della Fiom – CGIL Federazione provinciale interessata.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della società.

La questione

È lecito, da parte di RSU, l'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica aziendale per inviare comunicati sindacali ai colleghi durante l'orario di lavoro?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione tratta congiuntamente i primi due motivi di ricorso, richiamando i datati principi espressi (Cass., sez. lav., 19 agosto 1986, n. 5089) secondo i quali la distribuzione all'interno dei luoghi di lavoro di comunicazioni di natura sindacale è assimilabile all'attività di proselitismo che incontra i limiti posti dall'art. 26 Stat. lav.. Pertanto il volantinaggio di comunicazioni sindacali sul posto di lavoro è ammesso solo se svolto da soggetti qualificati e dotati di regolare permesso (ad esempio i dirigenti RSA) e solo se, come nella fattispecie concreta considerata, non reca pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa.

La Corte rileva, anzitutto, la correttezza della decisione di secondo grado laddove motiva che le comunicazioni, nel caso in decisione, non potevano che essere trasmesse durante l'orario lavorativo posta l'inesistenza di un periodo di pausa comune a tutti i dipendenti.

Quindi, preso atto dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione rispetto ai tempi in cui è entrato in vigore lo Statuto dei lavoratori, conclude nel senso che, nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni aziendali, debba necessariamente essere ricompreso anche lo strumento della posta elettronica aziendale.

La decisione in commento sottolinea che l'art. 25 Stat. lav., che sancisce il diritto di affissione di testi, comunicati e pubblicazioni di stampo sindacale su appositi spazi che il datore di lavoro è obbligato a predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, è una delle norme poste a tutela dell'esercizio dell'attività sindacale e che l'evolversi della comunicazione telematica, caratterizzata da una maggior efficacia, è da considerarsi quale un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione di notizie in virtù di una rafforzata tutela dell'attività sindacale stessa.

La Corte suggerisce che la predisposizione, da parte del datore, di una casella dedicata alle sole comunicazioni sindacali, costituirebbe adempimento dell'obbligo datoriale di cui all'art. 25 Stat. lav. e risulterebbe una soluzione adeguata ad evitare l'affollamento della casella email aziendale.

In assenza di uno spazio elettronico dedicato, però, l'utilizzo della casella di posta elettronica ai fini dell'esercizio dell'attività sindacale è del tutto legittimo: illegittima, viceversa ed in contrasto con l'art. 26 Stat. lav., è dunque la pretesa datoriale di vietare l'impiego della mail aziendale per finalità di proselitismo sindacale.

Gli ultimi due motivi di ricorso sono stati infine dichiarati inammissibili in quanto volti a confutare semplici argomentazioni senza alcun impatto diretto sulla decisione impugnata.

Osservazioni

La sentenza in commento merita attenzione in quanto prende atto dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione e delle necessità di adeguare i testi di legge alle odierne situazioni di fatto e alla diffusione delle nuove tecnologie e conferma la giurisprudenza di merito e di legittimità degli ultimi anni. Si prenda nota, però, che il comportamento antisindacale oggetto di causa risale al 2008; il contenzioso è durato ben 14 anni.

Già nel lontano 1995, la Pretura di Milano legittimava l'interpretazione evolutiva dell'art. 25 Stat. Lav., talché costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di mettere a disposizione delle R.S.A. un apposito spazio virtuale all'interno del sistema telematico” (Pret. Milano, sent. 3 aprile 1995). Un tentativo di apertura non scontato, che ha incontrato anche qualche battuta d'arresto nel corso degli anni: “Non costituisce condotta antisindacale il comportamento posto in essere dal datore di lavoro il quale abbia revocato al sindacato la possibilità di avvalersi del servizio di posta elettronica per la comunicazione di informazioni sindacali ai lavoratori dell'azienda, laddove sussistano comunque spazi adeguati (quali bacheche) attraverso i quali il sindacato possa utilmente esercitare il diritto di cui all'art. 25 l. 20 maggio 1970 n. 300” (Trib. Foggia, sez. lav., 10 luglio 2000).

Ciò detto, con la sentenza n. 35643 la Cassazione mette un punto alla questione. Vero è che la casella email aziendale è, a onor del vero, di proprietà dell'imprenditore, ma a servizio dei lavoratori, i diritti sindacali dei quali non possono essere compressi se l'attività di proselitismo non lede in alcun modo l'organizzazione e l'esercizio dell'attività lavorativa.

Fonti

Franco Carinci, Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Tosi, Tiziano Treu, “Diritto del Lavoro. Vol. 1: Il diritto sindacale”, Milanofiori Assago.

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