La Cassazione tratta congiuntamente i primi due motivi di ricorso, richiamando i datati principi espressi (Cass., sez. lav., 19 agosto 1986, n. 5089) secondo i quali la distribuzione all'interno dei luoghi di lavoro di comunicazioni di natura sindacale è assimilabile all'attività di proselitismo che incontra i limiti posti dall'art. 26 Stat. lav.. Pertanto il volantinaggio di comunicazioni sindacali sul posto di lavoro è ammesso solo se svolto da soggetti qualificati e dotati di regolare permesso (ad esempio i dirigenti RSA) e solo se, come nella fattispecie concreta considerata, non reca pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa.
La Corte rileva, anzitutto, la correttezza della decisione di secondo grado laddove motiva che le comunicazioni, nel caso in decisione, non potevano che essere trasmesse durante l'orario lavorativo posta l'inesistenza di un periodo di pausa comune a tutti i dipendenti.
Quindi, preso atto dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione rispetto ai tempi in cui è entrato in vigore lo Statuto dei lavoratori, conclude nel senso che, nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni aziendali, debba necessariamente essere ricompreso anche lo strumento della posta elettronica aziendale.
La decisione in commento sottolinea che l'art. 25 Stat. lav., che sancisce il diritto di affissione di testi, comunicati e pubblicazioni di stampo sindacale su appositi spazi che il datore di lavoro è obbligato a predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, è una delle norme poste a tutela dell'esercizio dell'attività sindacale e che l'evolversi della comunicazione telematica, caratterizzata da una maggior efficacia, è da considerarsi quale un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione di notizie in virtù di una rafforzata tutela dell'attività sindacale stessa.
La Corte suggerisce che la predisposizione, da parte del datore, di una casella dedicata alle sole comunicazioni sindacali, costituirebbe adempimento dell'obbligo datoriale di cui all'art. 25 Stat. lav. e risulterebbe una soluzione adeguata ad evitare l'affollamento della casella email aziendale.
In assenza di uno spazio elettronico dedicato, però, l'utilizzo della casella di posta elettronica ai fini dell'esercizio dell'attività sindacale è del tutto legittimo: illegittima, viceversa ed in contrasto con l'art. 26 Stat. lav., è dunque la pretesa datoriale di vietare l'impiego della mail aziendale per finalità di proselitismo sindacale.
Gli ultimi due motivi di ricorso sono stati infine dichiarati inammissibili in quanto volti a confutare semplici argomentazioni senza alcun impatto diretto sulla decisione impugnata.