La controversia decisa dal Tribunale di Padova con l'ordinanza qui brevemente commentata, avente ad oggetto una impugnazione di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, non rappresentava certo la sede naturale o più opportuna per trattare dello “stress lavoro correlato”, ciò nondimeno tale figura pare attraversare trasversalmente, seppure sottotraccia, l'intero provvedimento.
Nel ricostruire le condizioni di lavoro il ricorrente allegava una serie di circostanze (orari prolungati e usuranti, condizioni disagiate, in particolare per rumore e temperatura non adeguati, assenza di collaboratori, condotte vessatorie del datore) riconducibili alle discrepanze quantitative, qualitative ed interpersonali dei fattori organizzativi che -sulla scorta della psicologia del lavoro, del quadro normativo e della tendenza giurisprudenziale- configurano la fattispecie dello “stress lavoro correlato” (in tema vedasi A. Rosiello-D. Tambasco, Il danno da stress lavorativo: una categoria “polifunzionale” all'orizzonte?, in IUS Lavoro, 8 novembre 2022; A. Rosiello-D. Tambasco, Condotte persecutorie (mobbing e straining) e stress lavoro-correlato: la nuova concezione sistemica della Cassazione, in IUS Lavoro, 14 dicembre 2022).
Ed anche le risultanze della CTU medico-legale espletata erano nel senso di riconoscere la manifestazione, nel lavoratore, di un “disturbo dell'adattamento con somatizzazione ansiosa stress correlata”.
Ora, l'affermazione conclusiva con la quale il Giudice del Lavoro di Padova contesta la illegittimità del licenziamento perché esso “si fonda su un giudizio medico che è inficiato all'origine dall'aver preso in considerazione una mansione che è diversa da quella effettiva” non pare essere strettamente connessa o conseguente alle più ampie argomentazioni esposte in precedenza, impegnate come detto a delineare un quadro di inadempimento datoriale agli obblighi ex artt. 2087 e 1375 c.c. e una conseguente situazione di stress lavoro correlato in danno del lavoratore.
Si ha quindi la sensazione che il contesto sistematico di stress lavorativo accertato come sussistente nel caso di specie, sebbene formalmente ai margini della motivazione si ponga invece sostanzialmente al centro della decisione, come prospettiva in grado di assicurare alla vicenda un inquadramento più congruente e compiuto.
Come una sorta di fiume carsico che ora appare ora scompare, anche la figura dello “stress lavoro correlato” sembra manifestarsi in maniera sempre più sorprendente (ed efficace) nella giurisprudenza del lavoro che, seppure con occasioni mancate (vedasi ad esempio il caso deciso da Cass., sez. lav., 28 novembre 2022, n. 34968 commentata da D. Tambasco, Superlavoro e onere della prova del danno derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di garanzia datoriale, in IUS Lavoro, 19 gennaio 2023), non manca di valorizzarne la natura polifunzionale come tale idonea a disciplinare in maniera coerente situazioni lavorative all'apparenza disomogenee.