Il condono fiscale per ritardati o omessi versamenti non preclude il rimborso dell'imposta

La Redazione
08 Marzo 2023

Nel caso in esame è controverso il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta IRAP versata negli anni 2000-2004 e 2006-2009. La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso, ad eccezione degli anni 2002 e 2003, in quanto definiti dal contribuente ex art. 9-bis della L. 289/2002.

La sanatoria di cui all'art. 9-bis della l. n. 289/2002, la quale consentiva la definizione agevolata dei ritardati od omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, non disciplina una ipotesi di definizione automatica della lite e, pertanto, non preclude il diritto di richiedere il rimborso dell'imposta (Irap) versata.

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