Copia fotografica di scrittura: quando deve avere luogo il disconoscimento di conformità?

Redazione scientifica
09 Marzo 2023

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

La vicenda da cui trae origine la pronuncia della Corte riguardava una controversia in materia condominiale, in cui la ricorrente, per quanto di interesse, aveva contestato in sede di legittimità' la sentenza di appello per aver omesso di considerare disconosciuta una scrittura privata.

La ricorrente non contestava di aver mancato di disconoscere la scrittura entro i termini e secondo le modalità ex art. 214, comma 2 e 215, n. 2, c.p.c., ma negava che tali modalità si applicassero alla fattispecie, poiché la scrittura privata era stata prodotta in fotocopia e non in originale. In tale caso si applicherebbe l'art. 2712 c.c., che sottrarrebbe il disconoscimento «ai termini e alle modalità stabiliti per le scritture private dagli artt. 214 e ss.» (Cass. n. 12715/1998).

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, evidenziando che alla fattispecie si applica la più specifica disposizione dell'art. 2719 c.c., relativa alle copie fotografiche di scritture e ribadendo il principio secondo cui la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. n. 18074/2019, n. 3540/2019, n. 4053/2018, con richiamo agli artt. 214 e 215 c.p.c.). Peraltro, tale soluzione si impone a prescindere dal richiamo agli artt. 214 e 215 c.p.c. e si estende all'art. 2712 c.c.

Nel caso di specie risultava dagli atti che il disconoscimento della scrittura privata fotocopiata aveva avuto luogo non già alla prima udienza utile (cioè nell'udienza di prima comparizione ), ma pur sempre nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Secondo la Corte in particolare, è vero che Cass. n. 1250/2018 afferma che il disconoscimento ex art. 2712 c.c. deve avvenire nel rispetto delle preclusioni ex artt. 167 e 183 c.p.c., ma tale precedente è da precisare alla luce di un principio di tempestività, che trova un'espressione generale nell'art. 157, comma 2, c.p.c. («prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso») ed una espressione specifica praticamente identica nell'art. 215, comma 2, c.p.c. («nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione»).

In definitiva, il Collegio ha affermato il seguente principio di diritto: «In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisto di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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