Tabulati telefonici: nei processi pendenti occorrono sempre i riscontri
13 Marzo 2023
Massima
I dati relativi al traffico telefonico, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente al 30 settembre 2021, sono utilizzabili, sia nei giudizi di merito che in quello di legittimità, soltanto in presenza di altri elementi di riscontro. Il caso
L'imputato era stato condannato per il delitto di favoreggiamento sulla base dei soli tabulati telefonici, dai quali emergevano numerosi contatti telefonici intervenuti tra lo stesso e l'omicida lo stesso giorno dell'assassinio, il loro orario e la localizzazione degli interlocutori, in assenza di altri elementi di riscontro. La questione
Il giudice di primo aveva posto a base della sentenza di condanna proprio le risultanze dei tabulati telefonici e la Corte d'appello aveva deciso la conferma della sentenza quando non esisteva ancora la disposizione transitoria. La Corte di cassazione si trova a giudicare dopo l'entrata in vigore della disposizione transitoria che esige per l'utilizzabilità dei tabulati l'esistenza di altri elementi di riscontro. Si pone perciò la questione se la Corte di legittimità debba applicare la disposizione transitoria oppure le sia precluso, essendo la valutazione della prova già avvenuta nei giudizi di merito. Le soluzioni giuridiche
La questione potrebbe essere risolta ritenendo che la valutazione della prova è già avvenuta nei giudizi di merito e a quel momento non esisteva ancora la disposizione transitoria che per l'utilizzabilità dei tabulati esige i riscontri, per cui la Corte di cassazione avrebbe potuto ritenere legittima la motivazione della sentenza che prescinde dai riscontri. La sentenza annotata, invece, osserva che l'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021 ha efficacia retroattiva e, dunque, deroga espressamente al principio del tempus regit actum. Tale disposizione deve, dunque, trovare applicazione, quale “nuovo paradigma di legalità dell'utilizzazione dei tabulati e di valutazione della prova, anche nel giudizio di legittimità”, in quanto «il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito», con la conseguenza che, «nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione». Osservazioni
La pronuncia merita totale condivisione. Essa infatti si pone sulla scia delle Sezioni Unite Gerina, che nel 1998 affermarono il principio che, qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità di questa a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso nel giudizio (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 1998, n. 4265, Gerina, Rv. 210199 - 01). Facendo applicazione di tale corretto principio di diritto, la Corte di cassazione argomenta in maniera ineccepibile che, nel caso di specie, i tabulati telefonici sono stati acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero ai fini dell'accertamento di un reato di favoreggiamento personale che rientra nel catalogo di reati gravi delineato dal legislatore, in quanto è punito con la pena, nel massimo, di quattro anni di reclusione. La sentenza impugnata, tuttavia, non soddisfa la nuova regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati telefonici, in quanto l'affermazione di colpevolezza dell'imputato è stata motivata dalla Corte di appello ricorrendo ai soli dati esteriori del traffico telefonico (contatti e collocazione dell'interlocutore). La giurisprudenza aveva già chiarito che gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis d.-l. 30 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Cass. pen., sez. V, 24 febbraio 2022, n. 8968, Fusco, Rv. 282989 - 01, che riprende sul punto Cass. pen., Sez. Un., 29 novembre 2012, n. 20804, Aquilina, Rv. 255145). Alla stregua di tali considerazioni, la conclusione è che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello per adeguare la decisione alla nuova regola di valutazione dei tabulati telefonici. |