Nullità del contratto, ripetizione dell'indebito ed individuazione del giudice dotato di giurisdizione

Redazione scientifica
13 Marzo 2023

In caso di domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità di un contratto preliminare e la restituzione delle prestazioni già adempiute, ai fini dell'individuazione della giurisdizione non rileva il luogo dove venne eseguita la prestazione indebita, ma il luogo dove deve adempiersi la diversa obbligazione di restituzione.

La vicenda processuale riguardava un giudizio instaurato da una società dinanzi al Tribunale di Vicenza per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto preliminare di compravendita immobiliare o in subordine la sua risoluzione per inadempimento, con condanna della società holding convenuta alla restituzione dell'indebito.

Il Tribunale di primo grado rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalla società convenuta. Proposto appello principale ed incidentale, la Corte d'appello, in accoglimento del secondo, ha ritenuto che la giurisdizione spettasse ai giudici degli Emirati Arabi.

La Corte d'appello ha osservato che gli elementi contrattuali (luogo di costruzione degli immobili, pagamento dell'acconto su un conto corrente negli Emirati Arabi Uniti, uso di maestranze e materiali locali, legge applicabile) portavano ad individuare un collegamento più stretto della vicenda negoziale con gli Emirati Arabi.

La società attrice promuoveva ricorso per cassazione, lamentando, per quanto di interesse, che la Corte d'appello di Venezia aveva del tutto omesso di verificare quale fosse la obbligazione dedotta in giudizio per comprenderne quindi il luogo di esecuzione e conseguentemente individuare il giudice competente.

La Corte di cassazione ha preliminarmente evidenziato che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda espressamente proposta in via principale (come di regola in ipotesi di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione: ex multis, Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2021, n. 21665).

Uniformandosi all'interpretazione dettata Corte di giustizia UE sez. I, sentenza 20 aprile 2016, C-366/13, ha quindi sottolineato che l'azione diretta ad ottenere l'annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto (come nella specie) rientra nella «materia contrattuale» agli effetti dell'art. 5, n. 1, lett. a), del Regolamento CE n. 44-2001 (qui applicabile ratione temporis), e perciò è consentito all'attore di convenire il soggetto straniero davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (Cass. civ., sez. un., 11 maggio 2017, n. 11519; 28 febbraio 2018, n. 4731; si veda altresì Corte di giustizia UE sez. IV, sentenza 9 dicembre 2021, C- 242-20).

Anche per le obbligazioni restitutorie, ed in particolare per la ripetizione di indebito, si giustifica, dunque, l'applicazione del citato art. 5, n. 1, lett. a), siano o meno esse connesse a fattispecie contrattuali, ovvero, come nella specie, derivanti per conseguenzialità da un contratto nullo. In tal senso depone altresì l'esigenza di armonia delle decisioni, perché possano coincidere il giudice investito della domanda di ripetizione ed il giudice competente a pronunciarsi, in ragione del forum solutionis, sull'accertamento della invalidità del contratto, costituente un antecedente logico della decisione sul diritto alla restituzione.

In definitiva, secondo i giudici, in un caso come quello esaminato in cui l'oggetto della domanda proposta in via principale consisteva nella pretesa di restituzione della prestazione eseguita in adempimento dell'art. 2 del contratto concluso, che si sosteneva nullo, rilevava, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, non il luogo dove venne eseguita la prestazione indebita in attuazione del vincolo contrattuale invalido (e cioè il versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla promittente venditrice), ma il luogo dove doveva adempiersi la distinta obbligazione di restituzione dell'indebito dedotta in giudizio (coincidente con il domicilio della creditrice società attrice), con conseguenze radicamento della giurisdizione del giudice italiano.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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