Notifica della citazione relativa a giudizio di merito successivo a procedimento cautelare d’urgenza

Redazione scientifica
14 Marzo 2023

E' valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore?

La vicenda trae origine dal ricorso cautelare d'urgenza con cui il titolare di una ditta individuale chiedeva al Tribunale di Melfi di ordinare alla società convenuta di ristampare su foglio adesivo la pagina relativa alla propria utenza nell'elenco telefonico.

All'esito del reclamo proposto avverso il provvedimento reiettivo, il Tribunale ordinava alla società convenuta di pubblicare una sola volta, nella bolletta telefonica inoltrata agli utenti, il numero telefonico e l'indicazione dell'esercizio commerciale del ricorrente.

Il titolare della ditta individuale introduceva così il giudizio di merito, per ottenere il risarcimento dei danni patiti per non avere la società convenuta dato pubblicità alla sua ditta mediante l'inserimento nell'elenco telefonico.

A seguito dell'accoglimento della domanda risarcitoria, la società impugnava la sentenza assumendone l'inesistenza e l'inefficacia per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, in quanto non effettuata secondo le modalità ex art. 145 c.p.c.

La Corte di appello rigettava il gravame. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che la notifica dell'atto di citazione relativa a giudizio di merito successivo a procedimento cautelare d'urgenza andava effettuata ai sensi dell'art. 145 c.p.c.

I giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo fondato, affermando che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, è valida qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito.

Nel caso di specie, tuttavia, la procura rilasciata dalla società al difensore nella fase di reclamo ex art. 669-terdercies c.p.c. era limitata a tale giudizio ed esauriva il proprio effetto con la pronuncia dell'ordinanza decisiva; dal che consegue che anche l'elezione di domicilio doveva intendersi limitata al solo procedimento cautelare.

Deriva da quanto esposto, secondo la S.C. la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di merito e, conseguentemente, degli atti successivi, con la cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti al Tribunale di Potenza.