Crollo del controsoffitto: il rifiuto del conduttore di trasferirsi libera il locatore dalla responsabilità?
16 Marzo 2023
Nell'ambito di un contratto di locazione, il Tribunale accoglieva, riconoscendo il concorso di colpa, la domanda risarcitoria di una società proposta nei confronti del locatore per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al crollo di un controsoffitto dovuto alla scarsa manutenzione della res locata. Il gravame del locatore veniva successivamente accolto e la domanda risarcitoria respinta sulla scorta che la società, con proprio comportamento colposo, avesse rifiutato di trasferirsi in una stanza attigua a quella interessata dal crollo, stanza resa disponibile dal locatore affinché si potesse procedere con le ristrutturazioni da parte di un'impresa edile, che veniva interpellata dopo che venne udito un rumore sul soffitto tre mesi prima del sinistro. Adita, la Cassazione ha rilevato che «la sentenza impugnata, nel ritenere assorbente la condotta del danneggiato quale causa dell'evento dannoso, negando qualsiasi rilievo alla mancata manutenzione dell'immobile, non soltanto si è posta al di fuori della fattispecie del secondo comma dell'art. 1227 c.c., ma, a ben vedere, si è collocata anche al di fuori della fattispecie del primo comma dell'art. 1227 c.c. là dove, del tutto al di fuori della sua previsione, ha considerato la condotta del danneggiato/creditore come “da sola sufficiente a provocare l'evento”». Rileva quindi come il locatore, già prima del crollo, si fosse inadempiente dell'obbligo di procedere alle riparazioni di sua spettanza. In accoglimento del ricorso, la Suprema Corte sancisce che vi devono essere due elementi affinché il locatore possa andare esente da responsabilità, l'offerta formale di trasferimento da parte del locatore e il rifiuto ingiustificato del conduttore; la Corte enuncia quindi il principio di diritto per il quale «il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il quale, in presenza di un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi, abbia subito un danno, può essere considerato esclusivo responsabile del danno soltanto qualora, a seguito dell'offerta del locatore ex art. 1207 c.c. di procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione, necessari per eliminare il pericolo, accompagnata dall'offerta di un provvisorio trasferimento del godimento per lo svolgimento della sua attività in altro locale messogli a disposizione del locatore, abbia rifiutato ingiustificatamente di trasferirsi provvisoriamente».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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