La rimessione in termini può essere riferita ad un evento esterno al processo?

Redazione scientifica
16 Marzo 2023

La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo.

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal ricorrente in quanto tardivo. Invero, il termine perentorio per la sua proposizione — quello semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c. — decorso dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata avvenuta in data 8.7.2021, era scaduto in data 8.1.2021.

Parimenti inammissibile secondo i giudici era l'istanza di rimessione in termini (basata sull'assunto che il precedente difensore officiato della proposizione del ricorso aveva colposamente omesso di dar corso all'incarico conferitogli entro il termine perentorio dell'8.2.2021), in quanto difettava del suo stesso presupposto, giacché, come detto, il termine era già scaduto 8.1.2021, in data precedente a quella in cui ricorrente avrebbe conferito l'incarico all'avvocato «verso la fine di gennaio 2021».

La Corte ha in proposito richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui «la rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte» (Cass. civ. n. 23430/2016; conformi Cass. civ. n. 5260/2011 e Cass. civ. n. 8993/2020; cfr. anche Cass. civ. n. 21649/2022).

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