Termine perentorio

Mauro Di Marzio
01 Settembre 2016

Sono perentori i termini che, al loro spirare, determinano ineluttabilmente, ex se, la decadenza dal potere di compiere l'atto.
Inquadramento

Sono perentori i termini che, al loro spirare, determinano ineluttabilmente, ex se, la decadenza dal potere di compiere l'atto. Tali termini non possono essere né abbreviati, né prorogati dal giudice nemmeno sull'accordo delle parti.

La non prorogabilità dei termini perentori fa sì che la loro violazione debba essere rilevata d'ufficio anche nel caso che l'atto eseguito dopo lo spirare del termine abbia per ipotesi conseguito il suo scopo: ciò perché il principio sancito dall'art. 156 c.p.c. della non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente ai casi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (sicché, p. es., Cass. civ., sez. un., 2 dicembre 2005, n. 26225, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione notificato in rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. dopo la scadenza del termine perentorio assegnato, nulla rilevando l'avvenuta costituzione del resistente).

In passato era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale se la previsione di termini perentori, non prorogabili neppure nel caso che la loro inosservanza fosse dipesa da caso fortuito o forza maggiore, arrecasse un vulnus alla garanzia del diritto di difesa: e il giudice delle leggi aveva risposto che la garanzia del diritto di difesa non implica l'illegittimità dell'imposizione di limitazioni temporali all'esercizio di facoltà o poteri processuali limitazioni temporali, al fine di accelerare il corso della giustizia (C. cost., 26 luglio 1988, n. 900). Ma si tratta di questione non più attuale, tenuto conto del rilievo acquistato dall'istituto della rimessione in termini (V. RIMESSIONE IN TERMINI) a seguito del suo spostamento dall'art. 184-bis c.p.c. all'art. 153 c.p.c.

Termini espressamente perentori

I termini perentori possono essere suddivisi, per un verso, in termini perentori direttamente fissati dalla legge ovvero dal giudice, purché la legge lo permetta espressamente, e, per altro verso, in termini espressamente dichiarati perentori ovvero in termini che, per il modo in cui sono strutturati e lo scopo che perseguono richiedono necessariamente di essere rispettati.

TERMINI ESPRESSAMENTE PERENTORI

·

termine per l'

impugnazione, nella generalità delle fattispecie, ai sensi degli artt. 47 (v. Cass. civ., 27 novembre 1969, n. 3835), 325, 326, 327, 434, 617, 627, 650, 739 c.p.c.;

·

termine per la riassunzione, ancora una volta in una pluralità di ipotesi, ai sensi degli artt. 34 (accertamenti incidentali), 39 (litispendenza e continenza di cause), 40 (connessione), 297 (fissazione della nuova udienza dopo la sospensione), 305 (mancata prosecuzione o riassunzione), 307 (estinzione del processo per inattività delle parti), 353 (rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza:

Cass.

civ.,

17 febbraio 1987, n. 1699

), 355 (provvedimenti sulla querela di falso), 367 (sospensione del processo di merito), 428 (incompetenza del giudice), 512 (risoluzione delle controversie), 549 (accertamento dell'obbligo del terzo), 627 (riassunzione), 630 (inattività delle parti), 54 (ordinanza sulla ricusazione);

·

termine per l'integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario ai sensi dell'

art. 102 c.p.c.

. (

Cass.

civ.,

8 ottobre 2001, n. 12740

);

·

termine per la rinnovazione della citazione ex

art. 164 c.p.c.

;

·

termine per l'integrazione della domanda riconvenzionale

ex

art.167 c.p.c.

;

·

termine per la proposizione del reclamo al collegio

ex

art.178 c.p.c.

;

·

termine per il reclamo contro le ordinanze di condanna a pene pecuniarie

ex

art. 179 c.p.c.

;

·

termine per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni delle conclusioni già proposta, nonché di memorie per replicare ed indicare mezzi di prova e produzioni documentali, nonché di memorie e di indicare prova contraria;

·

termine per il deposito delle comparse conclusionali

ex

art. 190 c.p.c.

;

·

termine per la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'

art. 269 c.p.c.

;

·

termine per l'integrazione dei provvedimenti istruttori di cui all'

art. 289 c.p.c.

;

·

termine per la rinnovazione della notificazione della citazione al convenuto contumace

ex

art. 291 c.p.c.

;

·

termine per la proposizione del ricorso di cassazione in caso di questione di giurisdizione sollevata dal prefetto ai sensi dell'

art. 368 c.p.c.

;

·

termine per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione ai sensi dell'

art. 371-

bis

c.p.c.

;

·

termine per la correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di cui all'

art. 391-

bis

c.p.c.

;

·

termine per il deposito di note difensive ai sensi dell'

art. 420 c.p.c.

;

·

termini per la trasformazione del rito del lavoro in rito ordinario e viceversa

ex

artt. 426

e

427 c.p.c.

;

·

termine per la proposizione del ricorso amministrativo di cui all'

art. 443 c.p.c.

;

·

termine per chiamare in causa il sequestrante ai sensi dell'

art. 547 c.p.c.

;

·

termini per la notificazione degli atti introduttivi delle opposizioni esecutive

ex

artt. 615, 616, 617 (Cass. civ., 27 luglio 1984, n. 4472), 618, 619 c.p.c.;

·

termini per l'introduzione del procedimento cautelare ed il successivo inizio del giudizio di merito ex

artt. 669-

sexies

e

669-

octies

c.p.c.

;

·

termine per l'introduzione del procedimento di istruzione preventiva

ex

art. 694 c.p.c.

;

·

termine per l'introduzione dei procedimenti materia di famiglia di stato delle persone

ex

art. 709 c.p.c.

;

·

termine per l'introduzione del giudizio di opposizione alla rimozione dei sigilli

ex

art. 764 c.p.c.

;

·

termine per il deposito del prezzo nel caso di cui all'

art. 792 c.p.c.

e quello dell'introduzione del procedimento di cui al successivo

art. 793 c.p.c.

;

·

termine per la ricusazione degli arbitri

ex

art. 815 c.p.c.

Termini intrinsecamente perentori

Accanto ai termini espressamente dichiarati perentori dalla legge ve ne sono altri il cui carattere di perentorietà, in assenza di previsione normativa, discende dalla loro intrinseca conformazione. la perentorietà si ha «tutte le volte che il termine, per lo scopo che persegue e per le funzioni che è destinato ad assolvere, debba essere rigorosamente osservato» (Cass. civ., 22 luglio 1980, n. 4787. Nel senso che i termini perentori sono tali o perché la legge lo prevede espressamente o perché la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta v. più di recente, tra le altre, Cass. civ., 19 gennaio 2005, n. 1064; Cass. civ., 6 giugno 1997, n. 5074).

In giurisprudenza sono stati così ritenuti perentori:

a) i termini in generale stabiliti per le impugnazioni, i quali devono osservarsi a pena di decadenza, ed hanno quindi natura perentoria, pur in mancanza di una norma che li qualifichi espressamente tali, in ossequio ad un principio fondamentale di ordine processuale (Cass. civ., 10 aprile 1970, n. 984; Cass. civ., 25 giugno 1966, n. 1623; Cass. civ., 30 maggio 1961, n. 1264);

b) il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, c.p.c., il quale non è sanato neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere effettuata l'integrazione (Cass.civ., 27 marzo 2007, n. 7528, la quale ribadisce che l'inosservanza del termine deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, determinando la sua violazione, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione; sulla perentorietà del termine ex art. 331 c.p.c. v. anche nello stesso senso Cass.civ., 18 gennaio 2007, n. 1069; Cass. civ., 19 agosto 2003, n. 12179; escludevano potesse disapplicarsi l'art. 331 c.p.c. sebbene la parte avesse offerto la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili Cass. civ., 29 novembre 2004, n. 22411; Cass. civ., 29 aprile 2003, n. 6652; Cass. civ., 26 febbraio 2001, n. 2756; Cass. civ., 18 giugno 1996, n. 5572; Cass. civ., 13 luglio 1995, n. 7658; contra sul punto, sembrerebbe ormai stabilmente, Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 2009, n. 26279; Cass. civ., 27 ottobre 2008, n. 25860; Cass.civ., 15 luglio 2003, n. 11072; Cass.civ., 24 luglio 1999, n. 8009. Aggiungono Cass. civ., 7 marzo 2006, n. 4861; Cass. civ., 29 settembre 1999, n. 10773 che nulla rileva l'erronea assegnazione da parte del giudice di un nuovo termine per l'integrazione, giacché essa è nulla e non produce effetto; se ormai fermo il principio che segue: «Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato» (Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2016, n. 6982); Cass. civ., 17 luglio 1999, n. 7570 si sofferma sul caso che il giudice abbia disposto l'integrazione entro «termini di legge»);

c) il termine assegnato dal giudice nel rito del lavoro per il deposito del ricorso notificato alla controparte (Cass. civ., 9 agosto 2003, n. 12690, la quale trae argomento dall'indirizzo all'epoca condiviso secondo cui è perentorio il termine concesso dal giudice per la notifica ex novo del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza);

d) il termine di cui all'art. 420-bis c.p.c., concernente l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi, che onera il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, a depositarne copia presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso medesimo (Cass. civ., 17 luglio 2008, n. 19754);

e) il termine di dieci giorni previsto dall'art. 584 c.p.c. per le offerte in aumento di sesto, ponendosi queste ultime come atto impeditivo del consolidarsi di una situazione giuridica sorta con carattere di provvisorietà (Cass. civ., 11 maggio 1983, n. 3265);

f) il termine che il giudice dell'esecuzione fissa nell'ordinanza di vendita con incanto, ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5, c.p.c., per il deposito della cauzione da parte degli offerenti (Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 2010, n. 262, riferita al testo della norma anteriore alle modifiche introdotte dalle leggi, nn. 80 e 263 del 2005, la quale osserva che il deposito della cauzione rappresenta la modalità attraverso la quale la parte che lo esegue manifesta la volontà di essere ammessa a partecipare al procedimento di vendita);

g) il termine di trenta giorni per fare opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. civ., 22 luglio 1980, n. 4787);

h) in tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11171);

i) il termine di quindici giorni dalla notifica (art. 66 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione a seguito dell'impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense dinanzi alle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2006, n. 15657);

l) il termine di otto giorni per proporre dinanzi al Tribunale civile appello avverso il provvedimento disciplinare del Consiglio dell'ordine notarile, anche in difetto di una espressa previsione di legge, in quanto la perentorietà di tutti i termini per proporre impugnazione risponde alla fondamentale esigenza di certezza che le pronunce giudiziarie acquistino efficacia di giudicato se non impugnate (Cass. civ., 5 marzo 2004, n. 4530);

m) il termine per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente (art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999), pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso (Cass. civ., 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. civ., 25 giugno 2007, n. 14692);

n) il termine concesso alla parte privata per proporre ricorso giurisdizionale in opposizione contro l'ordinanza ingiunzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 204 c.d.s. (Cass. civ., 12 ottobre 2006, n. 21918, la quale esclude che l'assegnazione al Prefetto di un termine più elevato per l'emissione del provvedimento susciti dubbi di costituzionalità);

o) il termine previsto per il deposito di memorie e documenti (art. 32 del d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546), applicabile anche al giudizio di appello (art. 58, secondo comma, stesso d.lgs), in materia di contenzioso tributario, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice (Cass. civ., 30 gennaio 2004, n. 1771, la quale osserva che il deposito tardivo non è sanato dall'acquiescenza della controparte, giacché la sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche all'inosservanza dei termini perentori. Nello stesso senso Cass. civ., 9 gennaio 2004, n. 138);

p) Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria (Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277)

Quanto alla decorrenza, nel caso in cui un termine per il compimento di un'attività abbia carattere perentorio, la parte che vi è assoggettata deve godere della possibilità di utilizzare il tempo assegnato nella sua interezza: e dunque, con riguardo al termine per l'indicazione dei testi, è stato stabilito che esso può farsi decorrere solo dalla data di comunicazione del provvedimento pronunciato fuori udienza e non, invece, dalla data del suo deposito (Cass. civ., 14 novembre 1994, n. 9561. Analogamente, con riguardo al termine per l'assunzione della prova delegata, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, v. Cass. civ., 18 luglio 2002, n. 10405).

Riferimenti

BALENA, Comunicazioni, notificazioni e termini processuali, in BALENA-BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 42;

COSTANTINO, Termini processuali in materia civile. Rimessione in termini, in Foro it., 2011, I, 1074;

GROSSI, Termini (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 235;

MATTEINI CHIARI - DI MARZIO, Notificazioni e termini nel processo civile, Milano, 2014