Danno terminale e danno catastrofale rappresentano una nozione unitaria in caso di tecnopatia con esito mortale non immediato?
22 Marzo 2023
La Corte d'appello di Genova, decidendo il caso di un lavoratore deceduto dopo un anno dalla prima diagnosi infausta di malattia professionale da mesotelioma pleurico aveva proceduto, con specifico riguardo al risarcimento iure hereditatis richiesto dai congiunti, ad una liquidazione unitaria del danno, qualificato come danno biologico terminale e comprendente il danno morale c.d. catastrofale.
Adita dagli eredi, la Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo di ricorso facendo nell'occasione il punto sulle principali questioni di diritto implicate dalla vicenda e aggiungendo soprattutto chiarezza in ordine all'individuazione del criterio - unitario o duplice - da adottarsi per la liquidazione del danno. I Supremi Giudici, dando continuità a proprie precedenti decisioni (cfr. Cass. n. 17577/2019), hanno così intanto confermato che il pregiudizio subito dalla vittima, allorché l'exitus sopravvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'infortunio o dal manifestarsi della malattia professionale, è configurabile e trasmissibile ai congiunti nella duplice componente del danno biologico “terminale” da invalidità temporanea assoluta e del danno morale “catastrofale” derivante dalla sofferenza connessa alla cosciente e lucida attesa della fine.
Ribadito questo principio la Corte ha quindi confermato, convalidando anche sotto tale profilo l'indirizzo già espresso in un proprio recente dictum (Cass. n. 12041/2020), la necessità di una liquidazione bifasica e distinta delle due ragioni di danno, essendo queste ontologicamente differenziate.
Sicché, secondo la ricostruzione da ultimo operata dal giudice nomofilattico, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale da quantificarsi sulla scorta del relativo criterio tabellare opportunamente adattato al caso concreto, può sommarsi il danno - autonomo e peculiare - da sofferenza psichica (il danno catastrofale). Quest'ultimo da quantificarsi invece mediante una liquidazione affidata ad un criterio equitativo “puro” che tenga adeguato conto dell'enormità e peculiarità del singolo pregiudizio, secondo criteri di proporzionalità ed equità. |