Inammissibile il ricorso avverso l'atto di autotutela parziale riduttivo della pretesa
27 Marzo 2023
Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 8226 del 22 marzo 2023, con cui ha rigettato il ricorso della contribuente.
Autotutela parziale e impugnabilità. Secondo Cass. n. 29595/2018 l'autoannullamento parziale può presentare differenti cause giustificative, a seconda che esso integri la pura riduzione quantitativa dell'originario credito erariale (non importa se disposta d'ufficio ovvero su sollecitazione del contribuente la cui tesi difensiva sia in parte accolta), ovvero una riduzione non disgiunta dalla ripresa a tassazione di altri profili impositivi (ancorchè di entità complessivamente inferiore a quella originariamente pretesa).
Nel primo caso, l'autoannullamento non comporta "nuova" imposizione, bensì un semplice ridimensionamento unilaterale del credito tributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che si definisce - in ambito processuale - di mera riduzione del petitum (sempre ammissibile senza violazione del contraddittorio nè dei divieti di mutatio e novità). In tal caso, l'affermata necessità di nuovo avviso con conseguente possibilità di impugnazione da parte del contribuente sortirebbe effetto eccedente il fine, dal momento che questi sarebbe ammesso a ridiscutere in contenzioso gli elementi costitutivi, rimasti fermi, dell'originaria imposizione nonostante l'avvenuta definitività di quest'ultima. Ciò spiega perchè questo "tipo" di annullamento parziale non richiede la notificazione di successivo avviso di accertamento ovvero di avviso bonario, ma solo la "comunicazione" al contribuente di quanto disposto in autotutela (d.P.R. n. 37/1997, art. 4, comma 2).
Nel secondo caso, al contrario, l'autoannullamento comporta "nuova" imposizione (non importa se quantitativamente più contenuta rispetto a quella iniziale) mediante deduzione di presupposti e materie imponibili dapprima non rappresentati (per es., con ripresa a tassazione di altre voci e causali imponibili, non contemplate nel primo accertamento). In tale evenienza, non vi è dubbio che il contribuente debba essere posto in grado di contestare la nuova posizione assunta dall'ente impositore, mediante impugnazione dell'avviso di accertamento a tal fine notificatogli.
Quindi l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui del d.lgs. n. 546/1992, art. 19, e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa" (Cass. 7511/16; così 25673/16).
Nel caso concreto. In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non è impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Invece, è ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (cfr. Cass. 7511/2016). Il contribuente, infatti, deve essere posto nelle condizioni di non subire lesioni dei propri interessi rispetto a pretesi crediti nuovi e nella superfluità di ulteriori azioni processuali, in nome della stabilità dei rapporti giuridici, nei casi in cui l'autoriduzione della pretesa tributaria non muti sostanzialmente il quadro delle ragioni sottese alle richieste impositive al contribuente già note. Nel caso in esame, l'amministrazione ha ridotto la pretesa impositiva di circa mille euro, ridimensionando unilateralmente il preteso credito tributario.
Di conseguenza, è da escludere che possa configurarsi una nuova imposizione e l'integrazione di una lesione degli interessi della ricorrente, in quanto gli elementi costitutivi della pretesa sono rimasti immutati, salvo una riduzione del quantum ed è, del pari, da escludere una lesione dei suoi diritti di difesa, in quanto l'impugnativa relativa all'originaria pretesa è ancora sub iudice e in quel procedimento è stato acquisito fin dal primo grado anche l'ulteriore elemento del parziale annullamento della pretesa.
Fonte: Diritto e Giustizia |