Licenziamento per superamento del periodo di comporto e contenuto della motivazione: tutela reale o indennitaria?
28 Marzo 2023
Se nella comunicazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore non indica i giorni di assenza può essere riconosciuta una tutela reale al lavoratore?
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di licenziamento per superamento del comporto, non essendo esso assimilabile a quello per motivi disciplinari, il datore è tenuto ad indicare specificamente i singoli giorni di assenza determinanti il recesso ex art. 2110 c.c., potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive (ad esempio le disposizioni contrattuali di riferimento).
Tale regola generale deve essere intesa unitamente a quanto disposto dall'art. 2 l. n. 604/1966, il quale impone alla parte datoriale, in sede di intimazione del licenziamento, di comunicare contestualmente i motivi della propria decisione. La motivazione dovrà, pertanto, essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere in capo al datore, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare compiutamente i fatti costitutivi del potere esercitato.
Da ciò consegue che la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporto può costituire una violazione del requisito di motivazione del licenziamento determinante il riconoscimento di una tutela indennitaria. L'art. 2110 c.c., infatti, dispone la nullità del licenziamento sol ove questo venga intimato in un momento precedente l'effettivo superamento del periodo di comporto e non anche laddove questo elemento fattuale sia sussistente ma la comunicazione della scelta datoriale sia risultata carente sotto il profilo motivazionale. |