I conferimenti senza stima ai sensi dell'art. 2343-ter c.c.

31 Marzo 2023

Il contributo ha ad oggetto la disciplina relativa ai conferimenti senza relazione di stima, di cui all'art. 2343-ter c.c., come introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 142/2008, e poi modificata dal d.lgs. n. 224/2010, al fine di semplificare la valutazione dei conferimenti diversi da denaro, creando un sistema di valutazione alternativo a quello tradizionale di cui all'art. 2343 c.c.
Disciplina

La disciplina dei conferimenti senza relazione di stima è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 142/2008, in vigore dal 30 settembre 2008, di recepimento della direttiva CEE n. 68/2008, come successivamente modificato dal d.lgs. n. 224/2010, mediante le previsioni contenute negli artt. 2343 ter e quater c.c. sui conferimenti, nell'art. 2440 c.c. sull'aumento in natura, nel comma 2 dell'art. 111-bis disp. att. al c.c. sul concetto di valore mobiliare. Essa si applica alle sole s.p.a. e non anche alle s.r.l.

L'art. 20 commi 4 e 5 del d.l. n. 91/2014 ha, successivamente, ampliato l'ambito di applicazione del procedimento di valutazione previsto dall'art. 2343-ter c.c. agli acquisti da parte della società da promotori, fondatori soci e amministratori di cui all'art. 2343-bis c.c. e alla trasformazione progressiva in S.P.A. o in S.A.P.A. di cui all'art. 2500 ter c.c.

Il legislatore italiano, nell'accogliere la facoltà prevista dalla direttiva di semplificare la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro, ha previsto una disciplina alternativa alla valutazione tradizionale, da utilizzarsi quando la modalità della perizia giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale, di cui all'art. 2343 c.c., possa essere sostituita da un altro parametro di valutazione, che abbia in sé un sufficiente grado di certezza.

La prima problematica derivante dall'applicazione di tale normativa concerne il rapporto intercorrente tra essa e il sistema tradizionale di valutazione dei conferimenti in natura o di crediti.

La dottrina ritiene che i due sistemi normativi abbiano tra loro equivalenza funzionale, in quanto diretti a tutelare l'interesse dei terzi e dei soci non conferenti ad evitare una sopravvalutazione del bene conferito in società.

Nel sistema di valutazione tradizionale è richiesta la perizia giurata di un esperto nominato dal Tribunale che attesti che il valore del bene conferito sia almeno pari al valore ad esso attribuito per la determinazione del capitale sociale. Tale attestazione appare tesa ad evitare una sopravvalutazione del conferimento, non essendo, di contro, vietata una sua sottovalutazione, in quanto inidonea a ledere, in alcun modo, la società. Lo spettro di una sopravvalutazione del bene conferito riecheggia anche nella normativa dei conferimenti senza stima, ove l'art. 2343-quater lett. c) c.c. prescrive “la dichiarazione (degli amministratori) che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo”.

La suddetta equivalenza funzionale consente di ritenere i due sistemi di conferimento alternativi, in quanto tendenzialmente completi ed autosufficienti. Si sottolinea, inoltre, che essi potrebbero coesistere, nel senso di consentire, in sede di conferimento, di fare ricorso, per alcuni beni, al sistema tradizionale della perizia di stima (art. 2343 c.c.); per altri, al nuovo procedimento di valutazione ex artt. 2343-ter e 2343-quater c.c.

Ambito di applicazione: valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

Quanto all'ambito di applicazione, la dottrina individua due macroaree di beni conferibili: una prima area, costituita da valori mobiliari o strumenti del mercato monetario (art. 2343-ter comma 1 c.c.); una seconda area, concernente tutti gli altri beni conferibili, diversi dal denaro e da quelli previsti dal comma 1 dell'art. 2343-ter (art. 2343-ter comma 2 c.c.).

A queste due differenti categorie di beni corrispondono due diversi metodi di valutazione, in quanto, per i conferimenti dei valori mobiliari o strumenti di mercato monetario (ad es. azioni ed obbligazioni di società quotate in borsa), il valore viene ad essi attribuito facendo riferimento al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi; per i conferimenti degli altri beni si fa, invece, riferimento a fair value risultante dal bilancio o al valore emergente dalla perizia di un esperto.

L'art. 111-bis comma 2 disp. att. c.c. fornisce la definizione di valore mobiliare, rinviando all'art. 1, commi 1 bis e 1 ter, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Per il conferimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario (art. 2343-ter comma 1 c.c.), il valore ad essi attribuito avrà ad oggetto il prezzo medio ponderato a cui sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. La dottrina sottolinea che, per l'applicazione della disciplina in oggetto, tali valori devono essere stati effettivamente negoziati nel periodo previsto (ultimo semestre) nei mercati regolamentati.

Il periodo semestrale di negoziazione dei valori è quello anteriore al giorno in cui il conferimento avviene. Qualche autore sostiene l'ammissibilità di un periodo semestrale decorrente, non dal giorno preciso del conferimento, ma anteriormente ad esso, purché comunque prossimo a tale data, in modo da non svalutare la natura della valutazione del prezzo medio ponderato di negoziazione.

La decorrenza del termine semestrale previsto dalla norma è ritenuta dalla prevalente dottrina imperativa, di tal che, ove la negoziazione abbia avuto durata inferiore, il procedimento valutativo in oggetto non sarà utilizzabile. Qualche autore ammette un termine di negoziazione inferiore, purché adeguato a determinare il valore oggettivo del bene. Diversamente a dirsi ove, durante il semestre, il titolo sia stato sospeso, medio tempore, per alcuni giorni; in tal caso, la dottrina ritiene che la procedura semplificata sia comunque ammissibile, purché non ne risulti snaturata la funzione valutativa.

Ove su tali beni gravino diritti reali, quali usufrutto e pegno, non potrà farsi ricorso alla procedura in oggetto, facendo il prezzo medio ponderato riferimento al solo valore della piena proprietà del titolo, di guisa che, per la determinazione del suo valore, dovrà farsi ricorso alla procedura ordinaria e alla perizia giurata di stima, al fine di determinare l'incidenza di tali diritti sul valore del bene.

La norma parla, inoltre, di uno o più mercati regolamentati nel senso che, ove il titolo sia negoziato su più mercati, non potrà scegliersi la valutazione effettuata da uno solo di essi, occorrendo, invece, procedere alla media dei prezzi medi ponderati dei singoli mercati.

Il conferente non è, quindi, legittimato a scegliere il mercato in base al prezzo del quale fare la media ponderata del valore dei beni da conferire, a meno che non sia disponibile ad eseguire l'apporto ad un valore inferiore al prezzo medio ponderato del mercato che risulta inferiore agli altri, poiché, in tal caso, la media ponderata di tutti gli altri mercati sarà inevitabilmente più elevata. Quest'ultima opzione non esonera dall'onere di fornire la documentazione attestante i prezzi medi ponderati dei diversi mercati di negoziazione, al fine di consentire l'accertamento per tabulas del rispetto delle condizioni di legittimità dell'operazione.

Il calcolo del valore medio ponderato deve provenire dalla società di gestione del mercato, ovvero da un soggetto che sia ente od organo ufficiale o impresa di diffusione dei dati di mercato di riconosciuta attendibilità.

L'art. 2343-ter c.c., con riferimento al conferimento effettuato in sede di atto costitutivo, richiede l'allegazione della documentazione prevista dal comma 3 c.c., fatta eccezione per l'ipotesi in cui tali documenti siano stati già depositati presso il Registro delle Imprese e di detto esistente deposito sia fatta menzione nell'atto costitutivo.

Beni diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario

Il comma 2 dell'art. 2343-ter c.c. letteralmente dispone che “fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma” (rectius: conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario), potrà non farsi ricorso alla relazione di cui all'art. 2343 c.c. ove il valore dei conferimenti in natura o di crediti risulti da una perizia o da un bilancio.

Prima della modifica operata dal d.lgs. n. 224/2010, ci si interrogava sull'applicabilità del suddetto secondo comma anche ai valori mobiliari non presentanti i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 2343-ter c.c. Una prima teoria, riteneva che il secondo comma non si applicasse ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario; una seconda impostazione considerava, invece, estensibile la disciplina del secondo comma a quei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario difettanti dei presupposti necessari per l'applicazione della relativa disciplina (ad es. per negoziazione nei mercati regolamentati inferiore ai sei mesi).

Le modifiche legislative apportare hanno esteso la disciplina dell'art. 2343-ter comma 2 c.c. anche ai conferimenti di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, per i quali non sia applicabile il precedente comma 1 della norma.

Nel caso, invece, sussistano tutti i requisiti per l'applicazione della disciplina di cui al primo comma, occorre interrogarsi sull'alternatività discrezionale tra i due sistemi di valutazione (commi 1 e 2 dell'art. 2343-ter c.c.). L'impostazione più prudente è nel senso di ritenere alternative le sole discipline di cui agli artt. 2343 e 2343-ter c.c. e non anche quelle previste all'interno del medesimo art. 2343-ter c.c. in tema di conferimenti senza relazione di stima. In tal senso, si è rilevato che i "valori mobiliari" o gli "strumenti del mercato monetario" non potranno essere oggetto di conferimento se stimati ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, c.c., qualora ricorrano tutti i presupposti legittimanti la determinazione del loro valore ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 1, c.c.; mentre potranno essere oggetto di conferimento mediante la relazione di stima di cui all'art. 2343, comma 1, c.c., ove ricorrano tutti i presupposti legittimante la determinazione del loro valore ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 1, c.c.

Il comma secondo dell'art. 2343-ter c.c. concerne, quindi, sia i beni diversi dai valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati (come ad es. le partecipazioni in società non quotate), sia i valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati non presentanti i requisiti per accedere alla valutazione del prezzo medio ponderato di cui al primo comma della norma.

Per tali beni la norma prevede due criteri di valutazione, l'uno desunto dal bilancio, l'altro da una perizia; considerati dalla dottrina sicuramente alternativi.

Il criterio di stima del fair value di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. a) c.c., può essere utilizzato solo se il soggetto conferente è una società che redige il bilancio applicando i principi contabili IAS/IFRS e se in detto bilancio il bene oggetto di conferimento è stimato secondo il suo fair value (cioè il suo valore di scambio), quale definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea

Il fair value può desumersi dall'iscrizione nel bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui è effettuato il conferimento, ossia nel bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali, nel caso concreto sottoposto a revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409-bis ss c.c. o degli art. 155 ss TUF.

Nonostante la norma richieda l'insussistenza di rilievi sul bene oggetto di conferimento, la dottrina esclude la procedura valutativa in oggetto in presenza di qualsivoglia rilievo sull'intero bilancio o dell'impossibilità di poter emettere un giudizio.

Prima della modifica apportata dal d.lgs. n. 224/2010, la dottrina era propensa a ritenere utilizzabile anche un bilancio straordinario; poiché la norma dell'art. 2343-ter comma 2 lett. a), come novellata, fa riferimento al bilancio di esercizio precedente, tale possibilità non si ritiene più, allo stato, più perseguibile.

Quanto alla stima dell'esperto, in essa non si farà più riferimento al «valore equo», ma semplicemente al «valore» del bene.

La previsione di una perizia di stima avvicina la disciplina in commento a quella dettata in tema di s.r.l., che ugualmente prevede una stima redatta da un tecnico incaricato dal conferente. La differenza sta nel fatto che le perizie di cui all'art. 2465 c.c., per le s.r.l., e all'art. 2343 c.c., per le s.p.a., son giurate; mentre quella di cui all'art. 2343-ter non presenta tale specifico requisito.

La perizia redatta ai sensi dell'art. 2343-ter comma 2 c.c. deve provenire da un esperto dotato dei requisiti di professionalità, adeguata (rispetto alla natura bene da valutare) e comprovata (iscrizione ad albi – non necessaria - o appartenenza a categorie specifiche), e indipendenza, rispetto al conferente e alla società conferitaria, nonché ai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima. Per verificare il requisito dell'indipendenza, si farà opportunamente riferimento agli artt. 2399 c.c. e 160 TUF, in tema di sindaci. È, tuttavia, sufficiente che tali requisiti risultino dalla perizia, non essendo necessario allegare la relativa documentazione.

Per la dottrina, la ricorrenza di tali requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto determina quell'equivalenza funzionale tra sistema semplificato e sistema tradizionale da cui genera la loro concreta alternatività.

Si esclude che il carattere dell'indipendenza possa impedire il conferimento dell'incarico all'esperto direttamente da parte della società conferente ovvero della società conferitaria, restando comunque salva la responsabilità dell'espero per i danni causati alla società, soci e terzi. Ai fini di una tale responsabilità, occorre distinguere l'ipotesi di utilizzazione di una perizia preesistente da quella avente ad oggetto una perizia appositamente redatta, in quanto, solo in quest'ultimo caso potrebbe ricorrere un'eventuale responsabilità dell'esperto, dubitandosi circa la responsabilità da attribuirsi in caso di preesistente perizia.

La perizia deve contenere il riferimento al valore precedente di non oltre sei mesi il conferimento. Il dies a quo, ossia di partenza dei sei mesi, è rappresentato dalla data di chiusura della perizia, mentre il dies a quem, ossia il termine dei sei mesi, è dato dal conferimento stesso. Ciò, come detto, non pone problemi quando la normativa viene applicata alla fattispecie costitutiva della società, in cui atto costitutivo e conferimento coincidono, quanto, piuttosto, come vedremo, in sede di delibera di aumento del capitale, potendo discostarsi la data della delibera da quella del conferimento. Per ovviare a tale potenziale problematicità, la dottrina consiglia la fissazione di un termine per la sottoscrizione dell'aumento che contenga il conferimento nei sei mesi dalla chiusura della perizia.

La verifica degli amministratori ex art. 2343-quater c.c.

Il sistema sin qui tratteggiato si perfeziona con la previsione dell'art. 2343-quater c.c. in tema di verifica della valutazione da parte degli amministratori, come già prevista nell'art. 2343 comma 3 c.c. per il sistema tradizionale.

Come accennato in precedenza, la dottrina notarile fonda l'alternatività dei due sistemi valutativi dei conferimenti sull'equivalenza funzionale degli stessi. Ove tale equivalenza teleologica venga meno, a causa di una delle variabili previste dall'art. 2343-quater c.c., occorrerà tornare all'applicazione del sistema tradizionale.

Oltre alla ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 2343-ter c.c., gli amministratori devono verificare anche un elemento di tipo sostanziale, ossia che non siano intervenuti fatti eccezionali, successivi al conferimento, che abbiano modificato, in maniera rilevante, il valore attribuito ai valori mobiliari di cui al comma 1 dell'art. 2343-ter c.c.; nonché, per gli atri beni di cui al comma 2 dell'art. 2343 ter c.c., che non si siano verificati fatti nuovi rilevanti, intervenuti successivamente al temine dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio o alla data di valutazione della perizia.

L'intervento degli amministratori ex art. 2343-quater c.c. è molto simile a quello previsto dall'art. 2343 c.c.; tuttavia, le due fattispecie presentano le seguenti rilevanti differenze: in primo luogo, il termine di 30 giorni, nel primo caso, e di 180 giorni, nel secondo; in secondo luogo, il contenuto di fatto del primo controllo e di merito del secondo.

Ove tale controllo abbia esito positivo, la fattispecie si concluderà con la “dichiarazione di conferma” degli amministratori, da depositari presso il Registro Imprese competente, producente due distinte conseguenze: la consegna delle azioni ai soci e l'alienabilità delle stesse (art. 2343-quater ult. co. c.c.). Se la dichiarazione di conferma consegue ad un aumento di capitale, essa sarà allegata all'attestazione degli amministratori di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale prevista dall'art. 2444 c.c.

In caso di esito negativo, invece, gli amministratori dovranno attivare la tradizionale procedura valutativa di cui all'art. 2343 c.c., restando loro preclusa, medio tempore, la consegna delle azioni, che restano inalienabili.

L'aumento di capitale

Come anticipato, il procedimento semplificato fin qui tratteggiato si applica anche in sede di aumento di capitale (artt. 2440), nel qual caso, occorrerà applicare il comma 4 dell'art. 2441 c.c. in tema di conferimento in natura con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli altri soci, contemperando entrambe le discipline previste dalle norme degli artt. 2343-ter c.c. e 2441 c.c.

L'art. 2343-ter c.c., nel riferirsi al conferimento effettuato in sede di atto costitutivo, richiede l'allegazione della documentazione prevista dall'art. 2343-ter comma 3 c.c., mancando un'analoga disposizione riferita alla delibera di aumento del capitale sociale.

Secondo la dottrina, anche in tale ultimo caso, la documentazione richiesta dall'art. 2343-ter, comma 3, c.c. andrebbe allegata al verbale recante la deliberazione di aumento del capitale sociale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui tali documenti siano stati già depositati presso il Registro delle Imprese e di detto esistente deposito sia fatta menzione nell'atto costitutivo.

Inoltre, la documentazione richiesta dall'art. 2343-ter, comma 3, c.c., nell'ipotesi di conferimenti in natura eseguiti in sede di aumento di capitale, unitamente alla relazione degli amministratori e al parere di congruità sul prezzo di emissione, deve restare depositata nella sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea, a meno che la totalità dei soci non vi rinunci.

Poiché in sede di delibera di aumento del capitale, la data della delibera e quella della sottoscrizione con contestuale conferimento (trattandosi di conferimento di beni in natura o di crediti) potrebbero non coincidere, parte della dottrina rileva come, nella fattispecie di cui all'art. 2343 comma 1 ter c.c., occorra che la delibera di aumento e la sottoscrizione con conferimento siano contestuali ovvero prevedano la fissazione di un termine finale per la sottoscrizione rispettoso del termine di obsolescenza di sei mesi della negoziazione ovvero il contenimento del conferimento nei sei mesi dalla chiusura della perizia cui al comma 2 del medesimo articolo.

Guida all'approfondimento

M. Maltoni - Studi di Impresa - Studio n. 152-2009/I - Questioni in merito all'applicazione della disciplina dell'art. 2343 ter c.c.

N. Atlante e A. Ruotolo - Studi di Impresa - Studio n. 224-2009/I - La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell'ambito della fusione e della trasformazione

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2011/I, Questioni in merito all'applicazione della disciplina dell'art. 2343-ter c.c. (disciplina vigente a seguito del d.lgs.29 novembre 2010 n. 224)

Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 305-2013/I, Valutazione ex art. 2343-ter comma 2, lett. b) ed esperto di nazionalità estera

M. Notari, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, in Riv. Soc., 2009;

M.S. Spolidoro, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, in Notariato, 2009;

N. Abriani, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, in Riv. Not., 2009, I;

G. Ferri jr, La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, Riv. Soc., 2009;

Caratozzolo, Il "valore equo" nella disciplina alternativa della valutazione dei conferimenti in natura, in Le Società, 2009, 1201;

A. Busani, Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit, orientamenti professionali e giurisprudenza, IV ed., Milano, 2023.

Orientamenti notarili milanesi: Massima n. 105, 106, 120;

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie: Massime nn. H.A. 10 – H.A.11 – H.A. 12 – H.A. 13 - H.A. 14 - H.A. 15

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