Imposta di registro proporzionale per il concordato fallimentare con terzo assuntore

La Redazione
05 Aprile 2023

Il decreto che omologa il concordato fallimentare, con intervento di un terzo assuntore, va assoggettato all'imposta di registro nella misura proporzionale e non nella misura fissa, in forza degli effetti traslativi prodotti dal provvedimento giudiziario sottoposto a tassazione.

Non è possibile applicare a tale provvedimento il trattamento fiscale di favore riservato invece ai decreti di omologazione dei concordati con cessione di beni e con garanzia.

Il Supremo Collegio ha ribadito l'effetto immediatamente traslativo del concordato fallimentare con terzo assuntore di beni, e anche diritti di credito, diversamente dal caso in cui vi fosse stato un concordato con garanzia, quindi senza alcun effetto traslativo ove, giustamente, deve essere applicata la tassazione fissa.

Il momento traslativo di cui all'art. 1376 c.c., dunque, nel caso di concordato fallimentare con terzo assuntore è rappresentato proprio dall'omologa del concordato fallimentare, in cui l'assuntore si obbliga, dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari, a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata così come disciplinato dall'art. 1273 c.c.

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