Imposta di registro proporzionale per il concordato fallimentare con terzo assuntore
05 Aprile 2023
Non è possibile applicare a tale provvedimento il trattamento fiscale di favore riservato invece ai decreti di omologazione dei concordati con cessione di beni e con garanzia. Il Supremo Collegio ha ribadito l'effetto immediatamente traslativo del concordato fallimentare con terzo assuntore di beni, e anche diritti di credito, diversamente dal caso in cui vi fosse stato un concordato con garanzia, quindi senza alcun effetto traslativo ove, giustamente, deve essere applicata la tassazione fissa.
Il momento traslativo di cui all'art. 1376 c.c., dunque, nel caso di concordato fallimentare con terzo assuntore è rappresentato proprio dall'omologa del concordato fallimentare, in cui l'assuntore si obbliga, dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari, a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata così come disciplinato dall'art. 1273 c.c. |