La produzione in giudizio di un documento contenente dati personali alla luce del GDPR

Redazione scientifica
04 Aprile 2023

Gli artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679 delineano i criteri utilizzabili dal giudice nazionale per la produzione in giudizio, quale elemento di prova di un documento contenente dati personali, considerando tutti gli interessi coinvolti e le circostanze del caso di specie secondo il principio di proporzionalità.

Alla luce degli artt. 5 e 6 regolamento 2016/679, il giudice nazionale, ai fini della produzione di un documento contenente dati personali, è tenuto a considerare gli interessi dei soggetti coinvolti e a ponderarli in funzione delle circostanze del caso di specie, del procedimento di cui trattasi tenendo anche in debita considerazione le esigenze derivanti dal principio di proporzionalità, in particolare, se derivanti dal principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del regolamento).

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