La produzione in giudizio di un documento contenente dati personali alla luce del GDPR
04 Aprile 2023
Alla luce degli artt. 5 e 6 regolamento 2016/679, il giudice nazionale, ai fini della produzione di un documento contenente dati personali, è tenuto a considerare gli interessi dei soggetti coinvolti e a ponderarli in funzione delle circostanze del caso di specie, del procedimento di cui trattasi tenendo anche in debita considerazione le esigenze derivanti dal principio di proporzionalità, in particolare, se derivanti dal principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del regolamento). |