I diritti del socio di cooperativa edilizia dopo l’esclusione o il recesso

La Redazione
11 Aprile 2023

Il Tribunale, dopo aver ricordato che nelle società cooperative edilizie deve distinguersi un rapporto sociale, di carattere associativo, e uno di scambio, che deriva dal contratto bilaterale tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio, ne analizza le conseguenze.

Nei rapporti tra società cooperative edilizie e soci, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, la società cooperativa edilizia è tenuta alla restituzione del pagamento del prezzo d'acquisto, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.

Va, tuttavia, precisato che, fino all'assegnazione definitiva dell'immobile, il socio vanta solo una posizione di detenzione nell'interesse della cooperativa, proprietaria dell'edificio, con la conseguenza che, venuta meno la qualità di socio, a seguito della delibera di esclusione, viene meno anche la prenotazione dell'immobile: il detentore ex socio non può più vantare alcun diritto di permanenza nell'occupazione, né con riferimento alla cooperativa, né con riguardo al successivo assegnatario dell'immobile medesimo.

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