Contratto autonomo di garanzia e fideiussione: analogie e differenze
28 Aprile 2023
Le obbligazioni di garanzia personali L’ordinamento interno e le prassi derivanti dall’autonomia negoziale delle parti hanno comportato la formazione, nel corso degli anni, di molteplici strumenti giuridici di garanzia, da intendersi come quelle circostanze in cui un c.d. garante assume l’obbligazione di tenere indenne il c.d. garantito dalle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivargli in seguito alla realizzazione di un evento incerto e futuro. La categoria più rilevante degli strumenti di garanzia è, senza dubbio, quella delle forme di garanzia del credito, ossia quegli strumenti finalizzati a tutelare il creditore e il suo diritto al soddisfacimento del credito vantato nei confronti del debitore, anche in caso di inadempimento dello stesso. Tra le forme di garanzia del credito è possibile distinguere la garanzia generica e quelle specifiche; per quanto riguarda la prima, il riferimento codicistico è l’art. 2740 c.c., il quale dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, potendo ricorrere a limitazioni della responsabilità solamente nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Le garanzie specifiche, invece, hanno una natura sussidiaria rispetto alla garanzia generica e si riferiscono a un determinato bene (garanzie c.d. reali) o a una determinata persona diversa dal debitore principale (garanzie c.d. personali). La ratio delle garanzie personali è quella di fronteggiare il pericolo dell’insufficienza del patrimonio del debitore principale e di assicurare una tutela effettiva al creditore, offrendo un ulteriore patrimonio sul quale rivalersi in caso di inadempimento del debitore principale. Le garanzie personali tipiche sono l’anticresi, il mandato di credito e, ultima ma non meno importante, la fideiussione. La fideiussione La fideiussione rappresenta la più importante e utilizzata forma di garanzia personale tipica; deriva dal diritto romano, ove veniva utilizzata tramite le formule di rito: idem fide tua esse iubes? Iubeo”. L'art. 1936 c.c. descrive il fideiussore come colui che si obbliga personalmente nei confronti del creditore al fine di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, stabilendo, inoltre, l'efficacia della fideiussione a prescindere dalla conoscenza del debitore garantito. Pur mancando un'esplicita definizione codicistica, la richiamata norma descrive puntualmente l'istituto della fideiussione e la sua funzione di “garanzia aggiuntiva” a quella prestata dal debitore originario (generica). La fideiussione ha alcune caratteristiche funzionali e strutturali che la distinguono da tutte le altre forme di garanzia personale tipiche e atipiche. In primo luogo, la fideiussione è una forma di garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale e, in quanto tale, si forma efficacemente solo in presenza di un'obbligazione esistente e valida, dalla quale trae la sua causa ontologica; la garanzia fideiussoria, pertanto, non può mai essere prestata a condizioni più gravose e onerose rispetto all'obbligazione garantite e il fideiussore può opporre alla controparte tutte le eccezioni che riguardano il contratto di fideiussione e, fatta eccezione per l'eccezione di incapacità, il contratto garantito (inscindibilità). Il contenuto del contratto di fideiussione deve coincidere dal punto di vista qualitativo con quanto dovuto dal debitore garantito, potendo essere altresì inferiore dal punto di vista quantitativo; ciò premesso, il contenuto della garanzia fideiussoria ha natura meramente satisfattoria, non potendo assumere una funzione indennitaria o, comunque, risarcitoria. Un'ulteriore caratteristica strutturale dell'obbligazione fideiussoria è l'altruità della persona del fideiussore rispetto al soggetto garantito; se, con riferimento alle persone fisiche, tale caratteristica è di facile accertamento, per quanto riguarda le persone giuridiche richiede la verifica dell'altruità effettiva dei centri di interessi, in mancanza della quale la fideiussione dev'essere ritenuta nulla per difetto di causa. La fideiussione comporta l'instaurazione di un vincolo solidaristico tra il debitore principale e il garante; quest'ultimo, pertanto, risulta obbligato solidalmente con il debitore e il creditore può richiedere il pagamento del debito indifferentemente ai due soggetti obbligati, salvo patto contrario contenuto nel contratto di fideiussione. In caso di pagamento del debito da parte del fideiussore, gli artt. 1949 e 1950 c.c. riconoscono a quest'ultimo il diritto di surrogarsi nelle ragioni del creditore e il diritto di regresso nei confronti del debitore. Il contratto autonomo di garanzia La gravosa rigidità operativa delle forme di garanzia tipiche, tra le quali assume decisiva rilevanza la fideiussione, ha portato alla creazione di strumenti atipici di garanzia, applicabili anche ad obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di facere non fungibile o, comunque, oltre i limiti definiti delle garanzie tipiche. Il contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag) è una delle forme atipiche di garanzia più utilizzate negli scambi commerciali, di derivazione internazionale, e può essere descritto come il contratto con cui un soggetto c.d. garante, che di norma è una banca o una compagnia assicurativa, assume nei confronti del creditore l’obbligo di adempiere all’obbligazione originaria in caso di inadempimento del debitore garantito. Il garante è tenuto al c.d. “pagamento a prima richiesta”, ovvero, in presenza dell’inadempimento da parte del debitore garantito, il creditore deve inviare una semplice richiesta al garante, il quale è tenuto all’immediato e incondizionato versamento di quanto pattuito in sede di stipula del contratto autonomo di garanzia. La dottrina maggioritaria distingue tre singoli rapporti sottesi al contratto autonomo di garanzia:
Analogie e differenze tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione I rapporti tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia sono stati oggetto di molteplici pronunce, spesso non univoche, della Corte di legittimità, finalizzate a definirne le analogie e le differenze applicative, in considerazione delle soventi erronee qualificazioni da parte dei privati. La Cassazione ha delineato dettagliatamente le rilevanti distinzioni tra i due istituti e i risvolti applicativi; in particolare, ha individuato nel contratto autonomo di garanzia, espressione del principio dell'autonomia negoziale sancito dall'art. 1322 c.c., la funzione principale di tenere indenne il creditore dell'obbligazione principale in caso di inadempimento da parte del debitore (Cass. 18 febbraio 2010 n. 3947). Se, infatti, la fideiussione presenta tra i suoi tratti distintivi la necessaria accessorietà, che si risolve, come già accennato in precedenza, nella possibilità riconosciuta al garante di opporre al creditore non solo le eccezioni relative al rapporto di garanzia, ma anche quelle relative al rapporto garantito, il contratto autonomo di garanzia è del tutto indipendente rispetto al rapporto originario, non sovrapponibile e non accessorio. La ratio fondamentale del contratto autonomo di garanzia dev'essere senz'altro identificata nella volontà di trasferire in capo a un terzo soggetto il rischio connesso all'inadempimento del debitore (funzione compensativo-indennitaria); l'obbligazione derivante da tale contratto si identifica in una somma predeterminata da versare tempestivamente in caso di inesatto o mancato adempimento da parte del debitore, a titolo di indennizzo. Il garante, pertanto, a differenza di quanto accade nella fideiussione, non potrà opporre al creditore principale le eccezioni che sarebbero spettate al debitore originario, potendo solo opporre eccezioni inerenti alla validità del contratto autonomo di garanzia o al rapporto intercorrente tra creditore e garante, in deroga all'art. 1945 c.c. Infatti, la giurisprudenza ha affermato che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. 17 giugno 2022 n. 19693). Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza definiscono all'unanimità tale autonomia come relativa e temperata, in ragione del principio di necessaria causalità dei negozi giuridici; il contratto autonomo di garanzia, infatti, risulta funzionalmente e ontologicamente connesso al rapporto originario, pur mantenendo una sua rilevante autonomia. Ciò considerato, il garante potrà rifiutare l'adempimento della prestazione di garanzia nel caso in cui l'obbligazione principale risulti inesistente o invalida e l'escussione del debitore sia, di conseguenza, macroscopicamente fraudolenta, utilizzando lo strumento atipico dell'exceptio doli generalis; a tal fine, si richiede che il carattere abusivo della richiesta del creditore venga provato con prova certa, evidente e incontestabile (Cass. 17 giugno 2022 n. 19693 e Cass. 18 febbraio 2010 n. 3947). Infine, per quanto riguarda la distinzione formale tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, la già citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2010 ha affermato che è sufficiente, al fine di qualificare come autonoma la garanzia prestata, la sussistenza della clausola c.d. a prima richiesta o, in alternativa, la clausola c.d. senza eccezioni, in assenza di prove di segno contrario in relazione alla concreta volontà delle parti. |