Giudizio di primo grado: quando si applica la nuova disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia?

Redazione scientifica
18 Aprile 2023

Il Tribunale di Verona, a seguito della trasmissione del fascicolo dalla cancelleria per l'espletamento delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., ha chiarito la distinzione tra processi pendenti alla data del 28 febbraio 2023 e processi instaurati dopo tale data.

L'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, sottopone ad un regime diverso i giudizi “instaurati” a decorrere dal primo marzo 2023 e quelli “pendenti” alla data del 28 febbraio 2023, stabilendo che ai primi si applichino le nuove disposizioni. A riguardo occorre considerare che mentre la nozione di pendenza allude a processi che possono trovarsi in fasi processuali diverse, da quella iniziale, a quella di trattazione, a quella decisionale, la nozione di instaurazione si riferisce invece ad un processo che è ancora nella fase di instaurazione del contradditorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza. Utilizzandola il legislatore ha inteso stabilire che, mentre per i giudizi pendenti (meglio sarebbe stato dire “già pendenti”) alla data del 28 febbraio 2023, e in qualunque fase essi si trovassero, trovano applicazione le norme previgenti, per quelli introdotti dal primo marzo, ossia per quelli per i quali, a partire da quella data sia inviato l'atto di citazione, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso se soggetti a rito semplificato, vengono in rilievo le nuove norme.