Contestazione disciplinare: la tempestività va valutata in relazione alla conoscenza effettiva della condotta
18 Aprile 2023
L'immediatezza della contestazione deve essere valutata tenuto conto del momento in cui i fatti contestati si sono verificati, potendo il datore venirne a conoscenza con un controllo continuo dell'attività lavorativa?
Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità dell'accertamento della condotta del dipendente, ovvero per l'esistenza di un'articolata organizzazione aziendale. Il datore ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto.
Ne consegue che la tempestività della contestazione disciplinare dovrà essere valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza. Diversamente opinando, l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente si tradurrebbe in un danno per la parte datoriale, non potendosi equiparare la conoscenza effettiva alla mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi un atteggiamento tollerante a prescindere dalla conoscenza della condotta disciplinarmente rilevante. |